T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 05-12-2011, n. 9549

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La I. S.r.l. ha impugnato con separato ricorso RG n. 4722/1997, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza in pari data) il punto 6 dell’ordinanza n. 4 del 31 gennaio 1997 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio il quale prevede che "la tariffa di smaltimento in atto corrisposta dai Comuni utenti della discarica di cui trattasi è comprensiva del sovrapprezzo di L. 10 da corrispondere al Comune di Latina a titolo di ristoro economico", nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali.

In sostanza, la Società ricorrente ha impugnato il punto 6 della citata ordinanza n. 4 del 31.1.1997 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio perché con tale provvedimento si è inteso introdurre – a parere della ricorrente – una distorsione nella dinamica delle tariffe da corrispondere all’impianto destinato ad accogliere rifiuti urbani. Infatti, stabilendo che la tariffa concordata tra Comuni conferitori e gestore della discarica doveva – in forza di una disposizione obbligatoria regionale assunta con ordinanza – ritenersi comprensiva del sovrapprezzo di 10 Lire al kg conferito, da riconoscere al Comune di Latina quale Comune in cui è insediato l’impianto, nei fatti si riduceva il margine di utile del gestore portandolo alla soglia dell’equilibrio economico.

Il disposto dell’ordinanza n. 4/97 è stato superato con il punto 6) dell’ordinanza n. 4/98 (depositata in giudizio), che testualmente stabilisce che "la tariffa di smaltimento in atto corrisposta dai Comuni utenti della discarica di cui trattasi è incrementata di Lire 10 da corrispondere al Comune di Latina a titolo di ristoro economico". Tale nuova disposizione, a parere della ricorrente, ha chiarito che il contributo di Lire 10/kg si somma alla tariffa di smaltimento vera e propria e che il relativo onere è a carico dei Comuni con feritori.

Successivamente, la situazione ha subito una ulteriore evoluzione con l’emanazione dell’ordinanza n. 20/98 del 21 aprile 1998 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, con la quale è stato "revocatò il punto 6) dell’ordinanza n. 4/98, modificando parzialmente la precedente disposizione, nei termini seguenti: "La Indeco dovrà praticare una maggiorazione di Lire 10/kg sulle tariffe praticate ai Comuni utenti… da corrispondere al Comune di Latina a titolo di ristoro economico quale sede di discarica, Il punto 6) dell’ordinanza P.G.R.L. n. 4/98 è revocato".

Con tale provvedimento la Ind.Eco S.r.l. ha ritenuto fosse stato confermato che il contributo non fa parte della tariffa, ma si aggiunge ad essa. Tuttavia, la Società ha impugnato anche l’ordinanza n. 20/98, nella prospettiva che la stessa potesse attribuire alla Società la veste di "sostituto di imposta’, come tale tenuto al pagamento del contributo in favore del Comune di Latina, anche nel caso in cui i Comuni conferitori fossero inadempienti al loro obbligo di pagamento.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio ed il Comune di Latina.

Con ordinanza n. 1526/1998 il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

Con memoria in data 22 settembre 2011, la Società ricorrente ha rappresentato di aver impugnato l’ordinanza n. 20/1998 per contestare la possibilità di interpretare il provvedimento nel senso di attribuire alla I. Srl la posizione di "sostituto di imposta", come tale tenuto a corrispondere il contributo al Comune di Latina, indipendentemente dall’avvenuto adempimento da parte dei soggetti a ciò effettivamente tenuti (i Comuni con feritori). In altre parole, ciò che I. Srl intendeva evitare è di essere individuata come il soggetto comunque tenuto a pagare al Comune di Latina il contributo, e non il soggetto semplicemente tenuto a riversare il contributo al Comune di Latina, se ed in quanto effettivamente incassato dai Comuni con feritoridebitori.

A parere del Collegio, questo obiettivo risulta essere stato conseguito mediante l’emanazione dell’ordinanza n. 20/98, con la quale il contributo in questione è stato considerato come una "maggiorazione" della tariffa e, come tale, posto direttamente ed esclusivamente a carico dei Comuni, ai quali la tariffa è applicata (come, sostanzialmente, riconosciuto dalla stessa Società ricorrente con memoria 22 settembre 2011).

In tal modo, non si configura alcun rapporto economico diretto tra Società e Comune di Latina, ad eccezione dell’obbligo di versare la quota parte di tariffa rappresentata dal contributo, una volta effettivamente pagata dai Comuni ed incassata dalla Società.

Del resto, il dubbio della Società circa la sua qualificazione quale sostituto d’imposta è stato fugato dalla stessa Amministrazione regionale resistente, la quale, con memoria del 4 ottobre 2011 (richiamando anche il contenuto di un accordo intervenuto in corso di causa), ha rappresentato che la maggiorazione dovuta dai Comuni utenti non ha natura impositiva, non rientrando le imposizioni tributarie nelle competenze regionali, per cui la Società ricorrente non potrebbe essere tenuta a corrispondere la maggiorazione come sostituto d’imposta.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

– compensa integralmente tra le parti in causa le spese di giudizio;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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