T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 05-12-2011, n. 9545

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente ha partecipato al concorso, indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n.93 del 28.11.2008, per 907 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato (successivamente elevati, con decreto del Capo della Polizia in data 09.12.2009, a 1078 posti), ma è stata esclusa con provvedimento in data 3.12.2009.

Ritenendo illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione e la graduatoria finale, contestando, i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere ed affermando di possedere il requisito di cui all’art. 2, co. 4, del bando di concorso.

L’interessata è stato esclusa per mancanza del requisito di stato giuridico di cui all’art. 2, co. 4, del bando di concorso, ma lamenta che alla data di presentazione della domanda ed alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa (29.12.2008) egli era ancora VFP1, in quanto inquadrata VFP4 solo in data 30.12.2008.

Con ordinanza 28.1.2010 n. 486 è stata respinta la domanda cautelare "Considerato che, ad un sommario esame, il contraddittorio non appare correttamente instaurato, atteso che la notifica del ricorso non risulta effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato", ma dalle cartoline di ricevimento in atti, il ricorso risulta essere stato notificato anche presso l’Avvocatura Generale dello Stato in data 1°.2.2011.

L’Amministrazione resistente ha sostenuto l’infondatezza delle censure, affermando che l’art. 2, co. 4, del bando di concorso (che prevede la clausola di esclusione che riguarda il ricorrente) è in linea con quanto stabilito dall’art. 16 della legge n. 226/2004.

Con ordinanza n. 4782/2011 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati risultati idonei all’esito delle procedura selettiva in questione.

All’esito dell’integrazione del contraddittorio, nessuno dei contraddittori intimati si è costituito in giudizio.

All’udienza del 24 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere acconto.

In merito alle ragioni dell’esclusione dal concorso va osservato che la ricorrente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso per 907 allievi agenti indetto con d.m. 21.11.2008, non si trovava in servizio quale V.f.p.4 nelle FF.AA. e, quindi, nei suoi confronti non poteva trovare applicazione l’art. 2, comma 4 del bando di concorso.

Né a diverse conclusioni si può giungere prendendo in considerazione la retrodatazione giuridica del relativo inquadramento quale Vfp4 – avvenuto con atto successivo al predetto termine di scadenza -, perché tale retrodatazione costituisce un beneficio ai fini della progressione in carriera, ma non può incidere sul concorso oggetto di causa.

A tale ultimo riguardo, invece, rileva il fatto che, ai fini del concorso per 907 allievi agenti della Polizia di Stato, alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda (29.12.2008), il ricorrente non rivestiva lo status di Vfp4 e, quindi, non si trovava in servizio quale Vfp4.

Gli altri mezzi di gravame proposti nel ricorso principale possono ritenersi assorbiti.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione e gli altri atti impugnati nelle parti riguardanti la parte ricorrente;

– compensa le spese di lite tra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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