T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 05-12-2011, n. 9543

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con l’actio iudicati introduttiva dell’odierno giudizio, parte ricorrente ha agito per ottenere la puntuale ottemperanza alla decisione di questa Sezione nr. 1479 del 5.10.1994: sentenza divenuta res iudicata essendo stato l’appello avverso la stessa, a suo azionato dalla soccombente amministrazione, dichiarato inammissibile dal Cons. St. con decisione n.3584 del 2005;

Considerato che la sentenza del cui giudicato di tratta aveva accolto il ricorso, promosso dal dott. D.F., avverso gli atti relativi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della P.S. con decorrenza dall’1.1.1984 (posti disponibili 18); nello specifico è stata condivisa la censura imperniata sulla illegittimità del c.d. "scavalcamento" a vantaggio di cinque ex parigrado, perché non giustificato da alcun elemento di novità che suffragasse, da un lato, la contrazione del punteggio attribuito per la voce "attitudini a svolgere le funzioni della qualifica superiore"; dall’altro l’ampliamento del punteggio dei promossi per la medesima voce;

Considerato che l’amministrazione, in esito alla pronuncia sopra citata del Cons. St., ha, il 9/3/2006, rinnovato, nei confronti del dott. D.F., il giudizio per merito comparativo oggetto di impugnativa; e preso atto che, in tale sede, l’amministrazione, pur confermando l’attribuzione del punteggio assegnato al ricorrente nel precedente e contestato scrutinio, ha motivato l’avvenuto scavalcamento degli ex parigrado del ricorrente rilevando:

– che le funzioni, di natura ispettiva, svolte dal dipendente nel nuovo contesto lavorativo della Questura di Milano, né la qualità del servizio prestato in detto incarico, quale compendiata nelle risultanze del rapporto informativo per l’anno 1982 (ultimo disponibile ai fini dell’effettuazione dello scrutinio in argomento), evidenziano elementi suscettibili di condurre ad un innalzamento del punteggio discrezionale attribuito al ricorrente, avendo questi riportato nel cennato rapporto informativo un punteggio qualitativamente inferiore a quello relativo all’anno precedente;

– le non favorevoli risultanze di una visita ispettiva condotta nel 1982 sull’ufficio, a suo tempo, diretto dal ricorrente: risultanze che danno atto di limiti di carattere e comportamentali tanto nei rapporti istituzionali (con la locale Magistratura e con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio), quanto nel circuito amicale (si richiamano atteggiamenti ed abitudini confidenziali con conoscenti poco consoni ad un appartenente alla Polizia di Stato e, nello specifico, ad un funzionario investito della qualità di autorità di pubblica sicurezza);

– il lungo periodo di assenza dal servizio del funzionario nel periodo intercorrente tra i due ultimi scrutini: circostanza questa che, ad avviso dell’amministrazione, giustifica il differente trattamento riservato al ricorrente cui, di fatto, non si poteva, al più, che confermare la valutazione precedentemente attribuita (in altro scrutinio non oggetto di contenzioso), rispetto al trattamento, invece, riservato a taluni dei promossi che hanno goduto, anche in considerazione della rimarcata qualità del servizio prestato nel periodo intercorso tra le due valutazioni, di un incremento di punteggio;

Considerato che la deliberazione del 9.3.2006 è stata notificata all’odierno ricorrente in data 29/5/2006 e che avverso la stesso non è stato interposto, nei termini di rito, ricorso nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità;

Considerato che con l’actio iudicati in epigrafe parte ricorrente, consapevole che la deliberazione dell’amministrazione dianzi richiamata, non è più impugnabile col rito ordinario, ha chiesto a questo Giudice, dopo aver previamente diffidato il Ministero dell’Interno, di dettare le disposizioni per l’ottemperanza alla propria decisione perché "è indubbio che siamo di fronte ad una palese e manifesta in ottemperanza da parte della pubblica amministrazione interessata (Ministero dell’Interno), che non ha dato esecuzione al giudicato neppure dopo l’atto stragiudiziale di diffida";

Considerato:

– che la chiara consapevolezza, in capo al ricorrente, della omessa impugnativa, nei termini di rito, della deliberazione di cui trattasi, rende manifesto l’intendimento del dott. D.F. di proporre, esclusivamente, azione per introdurre un giudizio di ottemperanza; e, quale logico corollario, non consente all’adito Giudice di disporne la conversione affinché il ricorso sia scrutinato col rito ordinario nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità;

– che l’actio iudicati in epigrafe, conseguentemente, deve – fermo il fatto che non è stata notificata ad almeno un contraddittore necessario (aspetto questo già, ex sé, costituente profilo di inammissibilità) – ritenersi infondata avendo l’amministrazione, in sede di rinnovazione dello scrutinio nei confronti del D.F., rappresentato, con motivazione articolata, le ragioni che, a suo avviso, giustificano quello scavalcamento degli ex parigrado che era stato, inizialmente, ritenuto censurabile da questo Tribunale; e quindi avendo l’Amministrazione dotato l’atto di rinnovazione dello scrutinio di un apparato motivazionale che – anche qualora reputato inadeguato, insufficiente, incongruo e/o non condivisibile – non si traduce in una manifesta in ottemperanza al giudicato ed avrebbe dovuto essere oggetto di censura sollevata nell’ambito di una domanda di giustizia proposta in via ordinaria;

Considerato che la peculiarità della controversia rende equa la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara, per le ragioni rassegnate in parte motiva, inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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