T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 05-12-2011, n. 9537

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del ricorso D.T. – titolare di licenza di pescatore professionale -, ha rappresentato di aver proposto autonomo ricorso iscritto al n. 8956/2010 RG. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio chiedendo la declaratoria di illegittimità dell’omessa pronuncia da parte della Regione Lazio sull’istanza presentata in data 23/05/2002 al fine di ottenere il subentro nella concessione di occupazione di una porzione dell’arenile demaniale prospiciente il Lago di Bolsena, sita nel Comune omonimo, Loc, Barano, nonché l’annullamento del provvedimento della Regione Lazio, Area Concessioni Denraniali e Pianificazioni Bacini Idrografici D2/2J/05 prot. n. 132045 del 27/05/2010, contenente il rigetto dì un’istanza asseritamente presentata dall’esponente in data 30/03/2007 per ottenere, iure proprio, la concessione all’occupazione del medesimo arenile; il tutto, previa "emanazione di tutte le misure cautelari compreso un "ordine di riesame di tutte le istanze a firma del ricorrente, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso".

In tale giudizio si costituivano la Regione Lazio e, mediante atto di intervento ad opponendum, A.L., cui il ricorso introduttivo era stato notificato nella qualità di firmatario di autonoma domanda cencessoria per l’esercizio di attività agrituristica parzialmente confliggente con quella presentata dall’odierno ricorrente.

Con ordinanza n. 4912/2010, pronunciata all’esito della Camera di Consiglio dell’11/11/2010, il TAR del Lazio respingeva la domanda cautelare.

Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 2054/2011 del 10/05/2011, respingeva l’impugnazione.

Secondo quanto prospettato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in data 21/05/2011 veniva apposto sui luoghi di causa di un cartello con cui si rendeva noto l’avvenuto rilascio da parte dell’Amministrazione Regionale, con Determinazione n. B44l4 del 6 ottobre 2010, della concessione per l’occupazione dell’arenile, verosimilmente in favore di Loreti Angelo, essendo nota all’odierno ricorrente la presentazione da parte del medesimo di una autonoma domanda concessoria per l’esercizio di attività agrituristica.

Preso atto di ciò, con nota in data 28/05/2011 il ricorrente presentava alla Regione Lazio, all’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (ARDIS) e allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Bolsena, una istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo concluso con l’adozione della concessione per l’occupazione del tratto di arenile in questione e, limitatamente all’Amministrazione Comunale, del sub procedimento per il rilascio del parere di compatibilità urbanistica e dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agriturismo.

La richiesta di accesso otteneva il riscontro del solo Comune di Bolsena che, preso atto dell’opposizione formulata dal controinteressato Loreti ai sensi dell’art. 3 DPR n. 184/2006, ne disponeva l’accoglimento limitatamente al parere allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n, 55 del 29/11/2007 ed alla nota dell’Ufficio Tecnico Comunale prot. 6759 del 27/07/2008 contenenti il parere di conformità urbanistica sulle istanze di concessione.

Quanto poi al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agriturismo, il Comune rendeva noto che, pur essendo il beneficiario della concessione iscritto nell’elenco provinciale dei soggetti abilitati, alla data della missiva non risultava ancora presentata la dichiarazione di inizio attività prevista dall’art. 18 LR. Lazio 14/2006.

Poiché nel termine di 30 giorni di cui all’art. 25 l.n. 241/1990 nessun riscontro alla richiesta di accesso veniva fornito dalla Regione Lazio e dall’ARDIS, a seguito della formazione del silenzio rigetto previsto dalla disciplina indicata, l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, producendo note la Regione Lazio ha prodotto una nota interlocutoria tardiva (in data 25.10.2011) successiva alla formazione del silenzio assenso.

Si è costituito in giudizio anche il controinteressato Loreti Angelo affermando che il ricorrente non è legittimato e non ha interesse ad accedere agli atti in questione, peraltro, rilevando che l’interessato è già in possesso degli atti del procedimento concluso con il rilascio della concessione in favore del Loreti, in quanto, in parte, prodotti dal D. nel giudizio RG n. 8956/2010 ed in parte pubblici (come la concessione rilasciata al Loreti).

Il Collegio ritiene che il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.

Parte resistente non si pronunciava entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25 co. 4 l.n. 241\90 e, quindi, la richiesta deve intendersi respinta (secondo quanto prevede la stessa norma).

Il D. va ritenuto legittimato ed interessato ad ottenere i documenti richiesti, oggetto dell’istanza formulata dall’esponente per accedere agli atti del procedimento amministrativo conclusosi con il rilascio della concessione demaniale relativa al tratto di arenile prospiciente il Lago di Bolsena, perché lo stesso aveva formulato richiesta di subentro nella concessione prcedentemente rilasciata in favore del proprio genitore M. D..

Peraltro, nel caso di specie l’esponente ha chiesto di prendere conoscenza della documentazione relativa al procedimento amministrativo indicato allo scopo di tutelare una propria posizione giuridica soggettiva, essendo, tra l’altro titolare di una licenza per l’esercizio della pesca professionale, ed interessato a verificare la legittimità del provvedimento concessorio avente ad oggetto un’area parzialmente coincidente con quella per la cui occupazione aveva formulato istanza di subentro nella concessione già rilasciata in favore del proprio genitore.

Del resto, a seguito del mancato pronunciamento dell’Amministrazione competente su tale istanza di concessione è stato proposto ricorso (pendente) dinanzi al TAR Lazio, volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di rigetto e l’emanazione di espresso ordine all’Ente preposto di esaminare nuovamente l’istanza (del 2002) e di concludere il relativo procedimento.

Conseguentemente, va ordinato all’Amministrazione regionale resistente di consentire l’accesso, mediante estrazione di copia, agli atti sopra indicati, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla Regione Lazio l’esibizione e l’estrazione di copia in favore del ricorrente, degli atti sopra indicati, con le modalità ed entro il termine indicati in motivazione;

– condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), compresi gli onorari di causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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