T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 05-12-2011, n. 9534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. 47405/AFP, avente ad oggetto il versamento della somma di euro 99.901,51, comprensiva di interessi legali, salvo conguaglio, dovuta a titolo di canoni di occupazione per alloggio di servizio, denunciando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili;

Ritenuto che la controversia rientri nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, atteso che:

– al riguardo, assume carattere dirimente l’art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, riguardante le "Materie di giurisdizione esclusiva", il quale prescrive che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a)…; b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche";

– appare, pertanto, evidente che – stante tale previsione – le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, a differenza delle vicende del rapporto che, invece, attengono strettamente alla tutela degli interessi pubblici connessi all’individuazione dei soggetti che hanno titolo per accedere alle assegnazioni di alloggi pubblici, le quali – essendo avulse da aspetti meramente patrimoniali – competono al giudice amministrativo (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 20 marzo 2009, n. 728);

– la controversia avente ad oggetto l’accertamento dei canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento dell’alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l’Amministrazione di appartenenza e la conseguente condanna del medesimo dipendente al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio spetta, dunque, alla giurisdizione del giudice ordinario – e, segnatamente, alla cognizione del giudice del lavoro, in quanto giudice del rapporto di impiego – giacché il mancato pagamento dei canoni anzidetti, pur concretando un "danno" ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 1214/1934, rappresenta un inadempimento contrattuale, integrante anche la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, ma non si configura come attività posta in essere dal dipendente pubblico "nell’esercizio delle sue funzioni", così come ulteriormente richiede il citato art. 52 per radicare la giurisdizione della Corte dei Conti (Cassazione civile, sez. un., 30 aprile 2008, n. 10870; Corte Conti, sez. I, 23 settembre 2008, n. 408);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2001 (recante il codice del processo amministrativo).

Ritenuto, peraltro, che sussistono giustificati motivi – specie in ragione dell’erronea indicazione nel provvedimento impugnato della possibilità di proporre "ricorso giurisdizionale al TAR Lazio" – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8511/2011, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *