T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 05-12-2011, n. 9533

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il giudizio con cui, in data 11 luglio 2011, la Commissione Medica nominata con D.M. del 30 giugno 2011 per l’accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti al reclutamento in qualità di allievi agenti della Polizia di Stato lo ha riconosciuto "non idoneo al servizio di polizia" per la presenza di un "tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme", denunciando, tra l’altro, violazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto svariati profili;

Ritenuto che le esposte censure siano fondate, atteso che:

– in esito alla verificazione disposta dalla Sezione con l’ordinanza n. 7612 del 2011, l’organo accertatore ha concluso nel senso che "la condizione attuale del ricorrente sia compatibile con l’idoneità";

– da quanto riferito nel ricorso ma anche riportato nella verificazione di cui sopra si trae, altresì, che il tatuaggio del ricorrente non assumeva alcuna attitudine deturpante né alcuna idoneità a costituire indice di personalità abnorme, essendo meramente raffigurativo di lettere alfabetiche, seppure "stilizzate in ornamento tribale". Ciò detto – in linea con l’orientamento di cui alla decisione del Consiglio di Stato n. 2950 del 2010 – va posto in rilievo che il tatuaggio in questione, per determinare l’effetto escludente, doveva presentare una visibilità di una certa evidenza. Orbene, nel caso in esame tale circostanza appare carente sia in base alla disamina della documentazione fotografica allegata al ricorso che in ragione di quanto riportato nella relazione dell’organo accertatore circa la presenza del tatuaggio sulla superficie "laterale" del "braccio" (da tenere ben distinto dall’avambraccio), in ragione della quale la visibilità del tatuaggio ed ora delle cicatrici rimaste in seguito all’intervento chirurgico "di asportazione delle cuspidi del citato tatuaggio" è stata riconosciuta – "anche nell’uso dinamico" – comunque limitata, ossia solo "in parte";

Ritenuto che, per le ragioni illustrate, il ricorso vada accolto;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità della vicenda – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, mentre la somma richiesta dalla Guardia di Finanza per l’adempimento istruttorio espletato (pari ad Euro 330,53 – cfr. nota del 4 novembre 2011, depositata in data 11 novembre 2011) viene posta a carico dell’Amministrazione resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7430/2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere la somma di Euro 330,53 alla Guardia di Finanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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