T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 05-12-2011, n. 9553

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il CODACONS, avendo ottenuto l’Iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ha maturato il diritto a concorrere in maniera paritaria per l’attribuzione dei contributi per l’esercizio finanziario 2010 ai sensi dell’art. 12 comma 3 della 1. 383/2000 – Direttiva 2010 ed ha partecipato al relativo concorso.

Con il provvedimento prot. 22/II/0002341/MA002.A.002 del 18.02.2011 è stato comunicato che il CODACONS avendo avuto attribuito dalla Commissione esaminatrice punti 53, non è stato ritenuto idoneo.

Nel provvedimento, il Ministero si è limitato a chiarire che l’inidoneità si è giustificata dal mancato superamento della soglia di ammissibilità di punti 60 ex art. 8.2.1 dell’Avviso Pubblico 2010, rinviando, tra l’altro, la comunicazione dei motivi alla visione della scheda valutativa ispezionabile ai sensi dell’art. 25 L. 241/90.

In data 6 maggio 2011l, è stata presentata dalla scrivente associazione un’istanza di accesso, acquisita agli atti dell’intestata Direzione in data 6 maggio 2011 pro t. N. 5328.

Con provvedimento prot. n. 22/II/5844, la Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali, ha negato l’ accesso.

Il diniego adottato dall’Amministrazione riporta la seguente motivazione:

"…Poiché codesta associazione. in sede di ricorso al T.A.R. notificato in data 29/04/20) l al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. ha presentato un’istanza istruttoria in cui ha richiesto all’organo giudicante l’esibizione dei medesimi atti e provvedimenti richiesti nella successiva istanza di accesso agli atti, la scrivente Amministrazione ritiene di dover attendere la pronuncia del giudice adito…."

"In riferimento invece alla richiesta di copia della tabella con l’indicazione della griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi relativi alle singole votazioni per il CODACONS e le altre associazioni candidate al progetto. si precisa che i criteri di valutazione applicabili ad ogni progetto e iniziativa presentati. e i relativi punteggi. sono indicati nell’avviso pubblico…del 30 luglio 2011… G.U. n. 202 del 30 agosto 2011.

Gli stessi sono pertanto pianamente accessibili e conoscibili da tutti gli interessati in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza che devono caratterizzare l’attività della Pubblica Amministrazione…".

Con il ricorso in esame e proposto ex art.25 della legge n.241 del 1990 e art 116 c.p.a. parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego indicato in epigrafe. avente ad oggetto esame ed estrazione di copia dei seguenti atti, contratti e documenti amministrativi:

1. Copia di tutti gli atti e dei provvedimenti inerenti ai verbali delle sedute nelle quali si è svolta la valutazione del progetto del CODACONS, nonché del provvedimento finale di deliberazione dell’attribuzione del punteggio;

2. Copia della tabella con l’indicazione della griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi relativi alle singole votazioni per il Codacons e le altre associazioni candidate al progetto;

5. copia dei progetti utilmente collocati in graduatoria;

6. copia di tutti gli atti e provvedimenti inerenti ai verbali delle sedute e le schede valutative dei candidati idonei e vincitori, e dei non idonei posizionati in graduatoria in un livello superiore al Codacons;

5. ogni atto e provvedimento, anche di natura regolamentare, inerente la composizione della Commissione con specifico riferimento sia al rapporto organico o di Servizio con la Direzione Generale, sia ai profili curriculari dei membri

Afferma parte ricorrente che l’impugnato silenzio diniego di accesso sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

1. ILLEGITTIMITA" DEL DINIEGO ESPRESSO A CAUSA DELLA PENDENZA DEL RICORSO N.R.G.N. 3953/11 CON CUI è STATA PRESENTATA ISTANZA ISTRUTTORIA: VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 COST RILIEVO: PENALE DELLA CONDOTTA OMISSIVA

VIOLAZIONE DELL’ART. 328 CP – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTOIUETÀ TRA ATTI E PER SVIAMENTO E MOTIVAZIQNE APODITTICA.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che, nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso

Nel merito il diniego espresso opposto dall’Amministrazione alla richiesta di accesso a documenti amministrativi formulata dal ricorrente ai sensi degli artt.22, 24 e 25 della legge n.241 del 1990 appare ingiustificato e quindi illegittimo.

Non può ritenersi invero che l’interesse fatto valere debba avere natura di diritto soggettivo o di interesse legittimo atteso che tali situazioni soggettive sono compiutamente tutelabili in sede giurisdizionale; é invece sufficiente che l’accesso abbia funzione strumentale e propedeutica alla tutela, da esperirsi in qualunque sede e con qualunque mezzo, di situazioni anche diverse da quelle di diritto soggettivo o di interesse legittimo ma tali da comportare ripercussioni positive o negative nella sfera giuridica dell’istante.

Nel caso di specie, parte ricorrente aveva esposto con estrema chiarezza le ragioni che la inducevano alla richiesta della estrazione di copia della documentazione indicata in epigrafe, ragioni consistenti nell’interesse ad avere la necessaria conoscenza degli specifici risvolti del procedimento nel quale parte ricorrente era direttamente coinvolta.

Né nella specie sono riscontrabili aspetti di genericità in ordine alla documentazione richiesta posto che in modo inequivoco e circostanziato parte ricorrente aveva formulato l’istanza.

Né le ragioni ostative all’accesso addotte dall’Amministrazione risultano legittime dato che le medesime si risolvono in una arbitraria, illegittima e pretestuosa condizione inammissibile per l’accesso del previo consenso del TAR ponendosi in netto contrasto con il diritto di difesa e di contraddittorio procedurale.

Ne consegue che il diniego impugnato, basantesi esclusivamente sulla pendenza di un ricorso di merito in cui in via incidentale è stata presentata istanza istruttoria risulta illegittimo.

Per le considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione 3^ bis), definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie, ai sensi dell’art.21 bis, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n.1034 introdotto dall’art.2 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, e per l’effetto ordina al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali -, di rilasciare alla ricorrente copia della documentazione richiesta indicata in epigrafe, addebitandogli le spese di riproduzione e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti di ricerca e di visura.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *