Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-07-2011) 03-11-2011, n. 39603

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Teramo ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di Neretto del 28 settembre 2010, che aveva dichiarato estinti per remissione della querela il reato di ingiuria aggravata continuata, consumato da V.O. in danno del vigile urbano R.I..

Deduce il ricorrente che la condotta, erroneamente contestata come costituente il reato di ingiurie, costituiva in realtà i reati di oltraggio e minaccia a P.U., chiede perciò l’annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice competente. Il ricorso è fondato, risultando all’evidenza dallo stesso tenore del capo di imputazione come fossero stati contestati in fatto i reati di oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale, che non sono perseguibili a querela, di modo che quella a suo tempo proposta dal R. non era remittibile.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, e gli atti dovranno essere trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Teramo per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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