T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 05-12-2011, n. 9567

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 15 settembre 2000 e depositato il successivo 27 settembre, la ricorrente Società ha chiesto l’accertamento della non spettanza del pagamento preteso dalla Regione Lazio a titolo di tassa di rilascio di concessione per l’apertura e l’esercizio della "F.T. della dott.ssa M.C.S. s.a.s." e la conseguente condanna della predetta Regione al rimborso della somma di lire 21.500.000 (pari a Euro 11.130,82), versata l’8 giugno 2000, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, a decorrere dall’avvenuto pagamento fino al soddisfo.

Riferisce l’interessata che con atto in data 26 giugno 1998 la dott.ssa G.S. aveva ceduto le proprie quote di partecipazione della Società "F.T. delle dott.sse M.C. e G.S." ad una delle due socie (dott.ssa M.C.S.) ed alla dott.ssa L.G.. A seguito di tale cessione la dott.ssa M.C.S. diveniva titolare del 99% delle quote e la dott.ssa L.G. di una quota di partecipazione dell’1%.

La Società veniva, altresì, trasformata da società in nome collettivo in società in accomandita semplice con conseguente modifica dei patti sociali e della ragione sociale, che diveniva "F.T. della dott.ssa M.C.S. & C. s.a.s.".

La ricorrente afferma che la modifica della società ha riguardato solamente la forma sociale, avendo mantenuto la medesima partita IVA, lo stesso codice fiscale e gli stessi numeri di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma e nel Registro Esercenti Commerciali.

Tuttavia, l’Azienda USL Roma/C ha ritenuto che la società si fosse trasformata in un distinto soggetto gestore della farmacia, richiedendo, con nota n. 1930 in data 18 ottobre 1999, il pagamento della tassa di rilascio della concessione regionale. Tale tassa è stata pagata in data 8 giugno 2000, e a tale pagamento ha fatto seguito un provvedimento di mera presa d’atto dell’avvenuta trasformazione della ragione sociale e della nuova composizione sociale.

Ritenendo il pagamento non dovuto, la società ricorrente, con il ricorso all’esame, ha chiesto il rimborso di quanto pagato a titolo di tassa per il rilascio di concessione regionale.

Motivi della decisione

Come esposto brevemente in narrativa la AUSL ROMA/C col menzionato provvedimento n. 1930 del 18.10.1999, al fine di predisporre il decreto autorizzativo relativo alla trasformazione e modifica dei patti sociali concernenti la società ricorrente ha preteso il pagamento della tassa di concessione regionale per l’esercizio della farmacia in epigrafe specificata.

Tale richiesta è stata ribadita con nota della Regione Lazio del 3 aprile 2010, diretta alla AUSL RM/C, versata in atti dalla ricorrente.

I suddetti provvedimenti impositivi della tassazione non risultano impugnati dalla deducente, la quale vi ha prestato acquiescenza provvedendo anche a versare il relativo importo.

Consegue che la pretesa alla restituzione della somma pagata si palesa inammissibile in quanto la posizione soggettiva di cui si prospetta la lesione assume consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, non trovandosi le parti in posizione paritetica tra loro ed avendo esercitato l’amministrazione intimata il suo potere autoritativo nei confronti dell’interessata.

Le censure dedotte, inoltre, appaiono logicamente riferibili ai menzionati atti di imposizione della tassa di concessione che come si è detto non hanno formato oggetto di gravame e nella materia de qua, per le suesposte considerazioni, non è proponibile una azione di accertamento da cui possa scaturire la riparazione del pregiudizio subito.

Conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in esame.

Quanto alle spese, sussistono giuste ragioni per disporne l’integrale compensazione fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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