Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 03-11-2011, n. 39615

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli propone ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale è stata applicata su richiesta delle parti a P.S. la pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 476, 482, 469 e 640 c.p..

Lamenta il procuratore generale che il gip nell’applicare la pena su richiesta delle parti non abbia altresì dichiarato la falsità della ricevuta di versamento di cui al capo A dell’imputazione, richiamando la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte ed in particolare la sentenza del 3 dicembre 1999 numero 20.

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione competente, per la richiesta dichiarazione di falsità, non potendo provvedervi la Corte di cassazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento; questa stessa sezione della suprema Corte ha ancora recentemente ribadito l’orientamento delle sezioni unite, richiamato nel ricorso, affermando che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, di cui all’art. 444 c.p.p., che deve intendersi equiparata a una sentenza di condanna, qualora l’imputazione si riferisca a un’ipotesi di falsità di atti o documenti il giudice è tenuto a emettere i provvedimenti di cui all’art. 537 c.p.p. relativi alla declaratoria di falsità (cfr Cassazione penale, sez. un. 27/10/1999 n. 20; Cassazione penale, sez. 5^, 26 febbraio 2009, n. 21128; la Corte ha precisato che, qualora il giudice non vi abbia provveduto, la sentenza va annullata con rinvio, non potendo provvedere direttamente il giudice di legittimità, richiedendosi a tal fine un’apposita motivazione della ritenuta falsità, implicante valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di Cassazione (1 Questa soluzione appare preferibile rispetto a quella (cfr.

Cassazione penale, sez. 5^, 26/11/2008, n. 17283) di trasmettere gli atti al giudice dell’esecuzione, la quale è operabile quando sia già stata accertata la falsità di un atto, ma la stessa non sia stata dichiarata nel dispositivo. Nel caso di specie non si rinviene in motivazione alcun cenno alla falsità dei documenti che, sebbene astrattamente implicita nel mancato proscioglimento e nella verifica di legittimità del giudice a quo, deve comunque essere oggetto di indagine specifica)).

Per tali motivi, il ricorso deve essere accolto, con annullamento della sentenza limitatamente alla omessa dichiarazione di falsità della ricevuta di versamento di cui al capo A dell’imputazione.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 537 c.p.p. e rinvia per nuovo esame sul punto al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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