T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 05-12-2011, n. 3116

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Rilevato che, con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha disposto la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128 del d.l.vo 1992 n. 285, richiamando la comunicazione della Polizia locale di Sovico datata 23.12.2010 e precisando che l’interessato "il giorno 10.12.2010 in località Sovico, in vicinanza di intersezione lat. sx. effettuava svolta transitando contromano, omettendo precedenza a pedone (60 gg) ed autovettura";

Rilevato che i motivi dedotti non meritano condivisione per le seguenti ragioni:

a) non sussiste la violazione delle garanzie procedimentali lamentate con il primo motivo, atteso che, da un lato, esse non comportano necessariamente l’audizione personale dell’interessato, dall’altro, il provvedimento impugnato dà atto della valutazione della memoria prodotta in sede procedimentale, seppure in modo sintetico, ma coerente con i contenuti della memoria medesima (presente in atti);

b) non sussiste la violazione dell’art. 8 della legge 1990 n. 241, lamentata con il secondo motivo, in quanto la mancata indicazione della data di conclusione del procedimento e dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione integra una mera irregolarità non incidente sulla legittimità del provvedimento impugnato;

c) non sussiste la violazione dell’art. 128 del d.l.vo 1992 n. 285, lamentata con il terzo motivo di gravame, in quanto la revisione non è stata disposta ai sensi del comma 1 ter – ove si prevede che "è sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida" – ma ai sensi del comma 1 dell’art. 128, ove si prevede che "1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente", sicché è del tutto irrilevante che il ricorrente non sia incorso in ulteriori violazioni dell’art. 145, comma 10, del d.l.vo 1992 n. 285 tali da comportare la sospensione della patente di guida;

d) non meritano condivisione neppure le censure articolate con il quarto dei motivi proposti, dato che: 1) la circostanza che l’interessato non abbia subito decurtazioni di punteggio è del tutto irrilevante, perché nel caso di specie il provvedimento non si basa sull’art. 126 bis del codice della strada, ma sul già richiamato art. 128, la cui disciplina non afferisce alle decurtazioni di punteggio; 2) la contestazione del contenuto del verbale di accertamento è inammissibile nel quadro del ricorso proposto, in quanto il verbale deve essere contestato, anche in relazione ai fatti in esso riferiti, davanti al giudice di pace, ma tale impugnazione non risulta proposta nel caso di specie. Ne deriva che il provvedimento impugnato ha coerentemente valorizzato i fatti indicati nel verbale di contestazione della violazione, comunicati all’amministrazione resistente, in quanto la natura e la dinamica dell’incidente causato dal ricorrente – emergente dai verbali di polizia non contestati davanti all’organo giurisdizionale competente – rende oggettivamente ragionevole, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, la valutazione effettuata dall’amministrazione e, di conseguenza, la determinazione assunta con il provvedimento impugnato.

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso sia infondato e debba essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 300,00 (trecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *