T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-12-2011, n. 3113

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente era stato inquadrato nel XI livello con attribuzioni di funzioni dirigenziali corrispondendo in occasione dell’entrata in vigore del nuovo contratto anche del trattamento economico accessorio poi interrotto a partire dal maggio 1997 a seguito della unificazione delle tre qualifiche dirigenziali per cui il compenso per lo svolgimento delle mansioni superiori sarebbe venuto meno.

Nell’unico motivo di ricorso viene censurata la decisione dell’amministrazione in quanto fino al momento in cui non saranno graduate le funzioni dirigenziali con attribuzione dei relativi incarichi, i dirigenti continueranno a svolgere le mansioni in precedenza assegnate con diritto alla corresponsione del trattamento economico accessorio previsto dalla Tabella all. 2 del nuovo contratto collettivo.

L’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

Il ricorrente era all’epoca inquadrato al X livello funzionale ed avendo svolto le mansioni dell’incarico superiore a cause di vacanze presenti in organico gli era stato riconosciuto il diritto a fruire dello stipendio spettante al personale dirigenziale del XI livello con delibera del 13.2.90 annullata dal CO.RE.CO. ma poi tornata ad essere efficace poiché il Consiglio di Stato aveva accolto l’impugnazione avverso l’atto negativo di controllo.

L’Art. 15, comma 1, D.lgs. 502\92 aveva unificato in un unico ruolo ed in un unico livello articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale erano previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato.

La prima attuazione di tale riforma della disciplina del personale sanitario avvenne con il CCNL firmato in data 5.12.1996.

L’art. 50 di tale contratto prevedeva che l’Aziende Sanitarie determinassero la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 29 del 1993 secondo i criteri indicati nei commi successivi del medesimo articolo.

Nelle more dell’adozione degli atti di graduazione delle funzioni, l’art. 53,comma 8, del medesimo contratto disponeva che la retribuzione di posizione era costituita dai valori indicati per le due componenti – fissa e variabile – nella tabella allegato n. 2 del presente contratto.

Con l’unificazione delle funzioni dirigenziali era venuto meno l’esercizio di funzioni superiori e pertanto nella fase transitoria la retribuzione di posizione doveva essere correlata alla qualifica precedentemente posseduta dal ricorrente e cioè quella del vecchio X livello retributivo poiché in mancanza del provvedimento di graduazione la retribuzione di posizione non si raccordava con le funzioni esercitate tutte di pari livello dirigenziale ma delle posizione funzionale posseduta dal dipendente.

Pertanto al ricorrente non spettano somme maggiore di quelle che gli sono state corrisposte ed il ricorso deve essere respinto.

Stante la particolarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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