Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 03-11-2011, n. 39612

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G. ricorre, tramite il difensore, avverso il provvedimento della Corte di assise di appello di Milano di cui in epigrafe, con il quale quella AG, in qualità di GE, decidendo a seguito di rinvio della Corte di cassazione sull’incidente di esecuzione proposto dal predetto avverso il provvedimento di unificazione pene emesso il 22.11.2007, aveva determinato la pena residua da espiare, individuandone la fine al giorno 11.7.2023.

Deduce violazione della reformatio in pejus ed errata applicazione degli artt. 73 e 78 c.p.p. e conseguente carenza dell’apparato motivazionale.

Secondo il ricorrente, avrebbe dovuto determinarsi un cumulo unico, comprensivo delle pene non ancora espiate, in quanto la diversa opzione, dipendente dalla scelta discrezionale del PG di porre in esecuzione, in tempi diversi, le condanne, avrebbe danneggiato il condannato.

In ogni caso, non poteva essere superato il numero di due cumuli, il primo per le pene di cui alle sentenze nn. 2, 3, 6; il secondo per quelle di cui alle sentenze nn. 4, 5, 7, 8, con successiva applicazione del criterio moderatore ex art. 78 c.p., laddove il giudice di rinvio aveva "scisso" il disposto della sentenza n. 8, creando ulteriore cumulo. Per altro, in sede di giudizio di rinvio, dopo sentenza della Corte di legittimità pronunziata a seguito di impugnazione del solo condannato, il GE non può operare, appunto, reformatio in pejus.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Conseguentemente il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al medesimo GE. E’ principio generale quello in base al quale la continuazione deve essere, in linea di tendenza, esclusa allorchè comporti conseguenze sfavorevoli per l’imputato o il condannato, atteso che essa è ispirata al favor rei, salvo le eccezioni stabilite dalla legge (ASN 199402421-RV 198168).

Il provvedimento di cumulo delle pene, tuttavia, ha natura amministrativa e rientra tra i compiti del PM (ASN 199802687-RV 210869); anche il giudice dell’esecuzione, tuttavia, può procedere all’unificazione delle pene concorrenti allorchè le questioni connesse al cumulo siano sollevate nell’ambito del procedimento di esecuzione previsto dall’art. 666 c.p.p..

La natura amministrativa e non giurisdizionale del "cumulo" disposto dal PM, determina che esso può essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato.

Il "cumulo" quindi non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato, come si diceva, il GE, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo (ASN 201036236- RV 248298).

E dunque, in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione – a seguito di ricorso del solo condannato- dell’ordinanza di parziale accoglimento della richiesta di RV 237682).

Tale è il caso in scrutinio.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di assise di appello di Milano per nuovo esame.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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