T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-12-2011, n. 3110

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della delibera indicata in epigrafe con la quale era stata posta nel nulla una precedente delibera dell’organo amministratore dell’Ospedale Buzzi, poi confluito nella ASL resistente, con cui gli era stata riconosciuta con effetti giuridici ed economici retroattivi la nomina a Segretario Generale facente funzioni dell’Ente oltre al riconoscimento della retribuzione per il congedo ordinario non fruito al momento del collocamento in aspettativa a seguito della nomina a Commissario Straordinario della ASL di Asola.

La vicenda che ha condotto alla delibera impugnata può essere così ricostruita: nel 1991 il ricorrente lavorava quale Direttore Amministrativo Capo Servizio presso l’ Ospedale Buzzi ed aveva fatto richiesta di rivestire il ruolo di facente funzioni del Segretario Generale essendosi reso vacante tale incarico.

L’organo amministrativo dell’Ente aveva invece nominato altro dipendente come facente funzioni fino al momento in cui si fossero completate le procedure concorsuali per la nomina del nuovo Segretario Generale con delibera 277\1991 non impugnata dal dott. A..

In conseguenza dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Segretario Generale veniva nominato per un periodo di otto mesi un collega del ricorrente che rivestiva la sua stessa qualifica con ordinanza 34\1991 che poi risultava vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami cui il ricorrente non aveva partecipato.

Il dott. A. con distinti ricorsi impugnava prima l’ordinanza che aveva assegnato al dott. Lombardi l’incarico di Segretario Generale per otto mesi e poi il provvedimento di nomina all’esito del concorso.

Successivamente, con la delibera poi annullata dal provvedimento impugnato, era stata disposta la modifica dell’ordinanza 277\1991 nella parte in cui aveva nominato il dott. Redaelli quale Segretario facente funzioni a decorrere dal 1.7.91 assegnando ora per allora dette funzioni al dott. A.; nel medesimo provvedimento si dava atto della successiva collocazione in aspettativa del ricorrente a far data dal 22.7.91 con liquidazione dei giorni di congedo maturati e non fruiti.

Il provvedimento veniva qualificato atto di autotutela spontanea adottato anche in conseguenza della dichiarata disponibilità del ricorrente di rinunciare ai ricorsi proposti innanzi al giudice amministrativo.

Ciò premesso il ricorrente articolava quattro motivi di ricorso.

Il primo contestava che vi fosse un provvedimento illegittimo da annullare in quanto la delibera 237\92 era stata assunta per definire stragiudizialmente un contenzioso pendente e pertanto non aveva alcun rilievo il fatto che non fosse intervenuto alcun provvedimento giurisdizionale di cui non vi era alcuna menzione nella delibera.

Va tenuto presente altresì che al momento in cui si era creata la vacanza del posto di Segretario Generale, il ricorrente era l’unico dipendente titolare di posizione apicale e fornito di laurea e quindi l’unico che potesse assumere il ruolo in questione.

Il secondo motivo censurava la mancanza di un interesse pubblico attuale all’annullamento della delibera 237\92 stante il tempo trascorso e l’affidamento ingenerato nel ricorrente che aveva per tale motivo rinunciato alle impugnative e aveva optato per il collocamento a riposo.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 7 L. 241\90 poiché l’avviso di avvio del procedimento era stato solo formale essendo poi intervenuto il provvedimento solo dopo tre giorni impedendo quindi una partecipazione procedimentale al ricorrente.

Il quarto motivo eccepiva la violazione dell’art. 7,comma 3, D.lgs. 502\92 poiché la Delibera del Direttore Generale deve essere assistita dal parere del Direttore Amministrativo; nel caso di specie il Direttore Generale della ASL 41 prima aveva espresso il parere in qualità di Direttore Amministrativo e poi nominato Direttore Generale aveva adottato il provvedimento impugnato.

Si costituiva in giudizio la ASL 41 chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

La delibera annullata era realmente illegittima poiché riconosceva lo svolgimento di mansioni superiori con conseguente ricaduta anche sulle indennità pensionabili al ricorrente che non solo non le aveva mai esercitate ma che non avrebbe mai potuto esercitarle poiché la delibera 277\91 modificata con la delibera poi annullata era divenuta esecutiva dal 31.7.91 quando il ricorrente era già in aspettativa ed aveva assunto l’incarico di amministratore straordinario della USL di Asola.

Inoltre la delibera non aveva neanche la natura di una transazione poiché a fronte un riconoscimento di vantaggi economici al ricorrente vi era solo un impegno da parte sua di rinunciare ai ricorsi presentati e rispetto ai quali non vi era stata nessuna pronuncia giurisdizionale neanche cautelare che potesse giustificare l’opportunità di non andare incontro ad una possibile soccombenza.

Inoltre il provvedimento del 19923 non era giustificato neanche dalla circostanza che l’amministrazione si fosse resa tardivamente conto che il ricorrente era l’unico che avesse i titoli per ricoprire detto incarico perché all’epoca esistevano altri laureati che ricoprivano la stessa posizione funzionale del dott. A..

L’interesse pubblico all’atto di autotutela deve rinvenirsi nelle durature conseguenze che aveva la delibera annullata in quanto il riconoscimento di un’indennità pensionabile che comportava un aumento del 25% del trattamento pensionistico.

Quanto al vizio procedimentale denunciato con il terzo motivo, esso non è rilevante poiché il provvedimento impugnato costituisce l’epilogo di un procedimento volto alla liquidazione definitiva della pensione al ricorrente che aveva visto la sua partecipazione attraverso numerose istanze e note che gli avevano consentito di rappresentare il suo punto di vista esaustivamente.

Pertanto il poco tempo trascorso tra il formale avviso dell’avvio del procedimento di autotutela e l’emanazione del provvedimento non ha impedito allo stesso una piena partecipazione procedimentale.

Il quarto motivo deve essere parimenti disatteso in quanto la circostanza che momentaneamente coincidessero nella stessa persona la figura del Commissario Straordinario quale direttore generale facente funzioni e del Direttore Amministrativo dipendeva dalle scelte operate con la L.R. 4\1996 che affidava al più anziano tra il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo la veste di Commissario Straordinario nelle more della nomina dei nuovi Direttori Generali.

E’ evidente che nei casi in cui le due figure dovessero venire a coincidere non potevano bloccarsi tutte le delibere solo perché non vi era distinzione di persone fisiche rispetto alle due funzioni.

Il ricorso deve in conclusone essere respinto e le spese di lite possono essere compensate stante la particolarità della vicenda e l’affidamento comunque suscitato nel ricorrente dalla delibera annullata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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