Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 03-11-2011, n. 39599

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza del 15 aprile 2010, con cui il giudice di pace di Viadana aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di F.G.P. in ordine al reato di ingiurie in danno di B.F., per remissione tacita della querela, deducendone l’erroneità non potendo a suo avviso attribuirsi alla mancata comparizione della parte lesa all’udienza il significato inequivoco di manifestazione implicita di volontà remittente, li giudice di pace aveva attribuito significato di implicita espressione di volontà remittente all’assenza all’udienza del querelante, non comparso sebbene gli fosse stato notificato un avviso che lo rendeva edotto della circostanza che la mancata comparizione sarebbe stata interpretata in guisa di remissione tacita. Il ricorso è fondato atteso che, come hanno ritenuto le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 46088 del 30 ottobre 2008 – Viete – Rv. 46088, la mancata comparizione del querelante all’udienza non da luogo ad una ipotesi di remissione tacita, neppure quando il giudice ne abbia sollecitato la presenza, preavvertendo che la mancata comparizione sarebbe stata intesa come remissione tacita.

Va considerato infatti che ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2, solo la remissione extraprocessuale può essere tacita, salvo che non si versi nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 274 del 2000, art. 21 che non ricorre nel caso di specie.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice di pace di Viadana, che provvederà al giudizio in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Viadana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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