Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 03-11-2011, n. 39598

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ricorre avverso la sentenza del 21 maggio 2010, con cui il Tribunale Monocratico di Macerata aveva dichiarato non doversi procedere per remissione della querela nei confronti di C.A., imputato del reato di ingiurie in danno del minorenne T.Z., da lui apostrofato con le espressioni "Albanesaccio immigrato". Deduce il ricorrente l’erroneità della sentenza, che non aveva tenuto conto della circostanza che il reato era contestato come aggravato ai sensi del D.L. 26 aprile 1993, n. 112, art. 3, comma 1, convenuto con la L. 25 giugno 1993, n. 205, art. 3, comma 1, essendo stato commesso con finalità di discriminazione etnica e nazionale, e ciò non consentiva nè la procedibilità a querela, nè tantomeno la remittibilità della stessa.

Il ricorso è fondato per le ragioni dedotte, di modo che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

Deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Ancona, che provvederà al giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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