T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 05-12-2011, n. 2258 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato il 6.6.2011 la ricorrente, premesso di essere una federazione sindacale diffusa su tutto il Territorio nazionale avente la finalità di tutelare gli interessi delle categorie e del personale rappresentato; di essere presente con la propria organizzazione nell’ambito delle strutture centrali e periferiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze, delle Agenzie Fiscali, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, negli EPNE, nell’AIFA ed in alcune Università; che la propria notorietà era legata alle iniziative, intraprese sia in campo politicosindacale sia in campo giudiziario, finalizzate alla realizzazione di un sistema di classificazione e sviluppo del personale adeguato alle sue esigenze di crescita e valorizzazione e nel rispetto della funzione pubblica; che numerosissime erano state le proprie iniziative giudiziarie e le pronunzie che le avevano riconosciuto la legittimazione attiva alla proposizione di azioni a tutela degli interessi di categoria; che con istanza di accesso spedita in data 3.3.2011 all’Agenzia delle entrate, Direzione Regionale per la Sicilia e per conoscenza all’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del personale, aveva richiesto l’accesso, mediante estrazione di copia, ad alcuni documenti amministrativi: tra cui 1) i contratti individuali di lavoro e relativi provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali conferiti presso la Direzione Regionale della Sicilia e le Direzioni Provinciali di sua competenza, 2) proposte e/o osservazioni formulate dal Direttore Regionale della Sicilia ai fini del conferimento dei predetti incarichi dirigenziali; che in precedenza, in data 18.6.2009, aveva richiesto al Direttore Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate di attivare le procedure selettive nel conferimento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto della legalità e delle regole procedimentali; che con nota del 22.6.2009 il Direttore Regionale aveva comunicato di non potere promuovere direttamente una procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali dal momento che i relativi provvedimenti risultano di competenza del Direttore dell’Agenzia; che da allora erano stati conferiti diversi incarichi presso la Direzioni Regionale della Sicilia senza l’esperimento di alcuna procedura comparativa e/o selettiva e senza previa pubblicazione dei criteri per il loro conferimento, in violazione dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa; che la Direzione Regionale dell’Agenzia dell’Entrate, in relazione all’istanza di accesso della ricorrente, aveva risposto di rivolgersi all’Organo centrale, unico soggetto legittimato al conferimento degli incarichi; tutto quanto sopra premesso, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto impugnato deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 2 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, 6, comma 6, 7 comma 3 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 – difetto di presupposto – difetto di istruttoria – eccesso di potere; ha quindi concluso per la condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione dei documenti richiesti.

Con memoria depositata il 18.11.2011 si è costituita l’Amministrazione resistente, eccependo che la propria Direzione Regionale non era tenuta all’ostensione degli atti richiesti perché la competenza all’emanazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali è del Direttore dell’Agenzia; che la domanda di accesso in ogni caso è inammissibile per genericità ed indeterminatezza; tutto quanto sopra premesso, ha concluso per il rigetto del ricorso avversario.

All’adunanza camerale dell’8.11.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso, volto all’annullamento del diniego di ostensione degli atti richiesti dalla ricorrente con nota spedita in data 30.3.2011 (contratti individuali di lavoro e relativi provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali conferiti presso la Direzione Regionale della Sicilia e le Direzioni Provinciali di sua competenze; proposte e/o osservazioni formulate dal Direttore Regionale della Sicilia ai fini del conferimento dei predetti incarichi dirigenziali) ed alla conseguente condanna dell’Amministrazione alla loro esibizione, è fondato.

Non è oggetto di contestazione che la ricorrente sia legittimata alla proposizione della presente azione in quanto portatrice di un interesse collettivo meritevole di tutela.

Ciò che l’Amministrazione ha negato nel provvedimento impugnato è che sia la propria Direzione Regionale a dovere provvedere all’esibizione richiesta, spettando in astratto tale compito ala Direzione centrale, soggetto deputato al conferimento degli incarichi dirigenziali.

Osserva il Collegio che ai sensi dell’art. 25, comma 2 della L. 241/1990 la richiesta di accesso deve essere rivolta all’Amministrazione che ha formato il documento o a chi lo detiene stabilmente.

Ne consegue che presupposto per la legittimazione passiva alla domanda di accesso è la formazione dell’atto ovvero la sua detenzione, a nulla rilevando chi sia il soggetto deputato all’adozione del provvedimento finale.

Ne consegue che la Direzione Regionale della Sicilia è tenuta all’esibizione dei documenti, tra quelli richiesti, che ha formato ovvero che detiene a prescindere dalla sua competenza o meno all’adozione del provvedimento finale.

Peraltro gli ulteriori documenti, tra quelli richiesti, non in possesso della (o non formati dalla) Direzione Regionale della Sicilia, ma detenuti o formati dalla Direzione Centrale dovranno da quest’ultima essere esibiti, sia perché l’istanza di accesso è stata presentata unitariamente all’Amministrazione Agenzia delle Entrate, sia perché è stata la stessa Direzione Regionale ad inoltrare l’istanza di accesso della ricorrente alla Direzione Centrale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il provvedimento impugnato deve essere annullato e la Direzione Regionale della Sicilia e la Direzione Centrale dell’Agenzia dell’Entrate dovranno, ciascuna per quanto di competenza, provvedere all’ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente con la nota spedita il 30.3.2011.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato ed ordina all’Agenzia delle Entrate di provvedere alla ostensione degli atti e dei documenti richiesti dalla ricorrente con la nota del 30.3.2011.

Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Giovanni Tulumello, Consigliere

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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