Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-05-2012, n. 6929 Revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In esito a un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale proposto da R.S., il giudice di primo grado aveva quantificato i danni (pari a circa L. 553 milioni) e, detratti gli acconti versati dall’Assicurazione, aveva condannato in solido l’Assicurazione, D. e la Cooperativa trasporti, al pagamento di circa L. 233 milioni, oltre interessi legali dalla sentenza.

L’appello del R. veniva rigettato (sentenza n. 2330 de 2001) e il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di appello, veniva respinto con sentenza n. 8935 del 2006. 2. Il ricorso del R. per revocazione avverso la suddetta sentenza di cassazione veniva accolto (sentenza n. 25184 del 2007) e il giudizio rimesso dinanzi alla Corte di appello di Roma per l’esame del motivo, concernente i criteri di calcolo di rivalutazione e interessi applicati dal giudice di primo grado, che dalla prima sentenza di cassazione era stato ritenuto non proposto in appello.

2.1. La Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, in accoglimento dell’appello, condannava in solido l’Assicurazione, la Cooperativa e il D., al pagamento dell’ulteriore somma di circa 8 mila euro, oltre interessi legali dalla sentenza. Condannava l’Assicurazione al pagamento delle spese del giudizio di cassazione per revocazione e del giudizio di appello (sentenza del 13 aprile 2010).

3. Avverso la suddetta sentenza di appello in sede di rinvio, il R. propone ricorso per cassazione con tre motivi, esplicati da memoria. Degli intimati, resiste con controricorso l’Assicurazione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non aver la Corte di appello, in sede di riassunzione del giudizio di rinvio, provveduto sulla domanda di restituzione delle spese processuali (pari a circa Euro 4.500,00), cui il R. era stato condannato con la sentenza, provvisoriamente esecutiva, della Corte di appello (del 2001), che aveva rigettato l’impugnazione; sentenza che era stata cassata con l’accoglimento del ricorso per revocazione avverso la sentenza della corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso di legittimità.

In particolare, il ricorrente precisa che non si versa in un’ipotesi emendabile con il ricorso per errore materiale (Cass. 24 aprile 2008, n. 10765) perchè è stato completamente omesso l’esame della domanda di restituzione, contestata dalla Assicurazione nella memoria conclusiva.

1.2. L’Assicurazione nel controricorso eccepisce: la tardività, essendo stata la domanda proposta solo con l’appello in riassunzione (peraltro senza quantificarla e senza indicare il documento giustificativo del pagamento) e non con il primo ricorso per cassazione in cui si chiedeva la cassazione della sentenza portante condanna; l’inammissibilità per difetto di autosufficienza non risultando indicato in ricorso il documento giustificativo del pagamento.

1.3. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorrente assume l’avvenuto pagamento delle spese processuali cui era stato condannato con la prima sentenza resa in sede di appello, ma non individua il documento giustificativo.

Secondo la giurisprudenza della Corte, l’avvenuto pagamento è presupposto dell’accoglimento della domanda di restituzione, ed inoltre, la data del pagamento rileva ai fini della decadenza della domanda (Cass. 8 luglio 2010, n. 16152; Cass. 18 luglio 2003, n. 11244). Nella specie, l’indicazione del documento dell’avvenuto pagamento sarebbe rilevante per stabilire se la domanda avrebbe dovuto essere proposta con il primo ricorso per cassazione o se è stata tempestivamente proposta con l’atto di appello in riassunzione, successivo all’accoglimento della revocazione della prima sentenza di cassazione. Mancando l’indicazione del documento da cui il pagamento dovrebbe risultare, la Corte non è posta in grado di verificare la tempestività della domanda di cui si assume l’omessa pronuncia, oltre che la presenza del presupposto per l’accoglimento della domanda di cui si lamenta l’omessa pronuncia e, quindi, l’utilità di un ipotetico accoglimento del motivo di ricorso.

2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1219 e 1224 cod. civ. e vizio di omessa e insufficiente motivazione. Il ricorrente si duole che il giudice di appello in sede di rinvio abbia limitato l’oggetto dell’appello, concernente i criteri di calcolo di rivalutazione e interessi applicati dal giudice del primo grado e diversi per le somme già versate e per quelle da versare, agli acconti corrisposti dall’Assicurazione a titolo provvisionale, mentre oggetto dell’appello erano tutti gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento.

2.1. Il motivo è inammissibile perchè è prospettato un errore revocatorio.

Infatti, il ricorrente deduce l’erroneità del risultato della ricognizione effettuata dal giudice di appello in ordine al thema decidendum, come emergente ictu oculi dall’esame dell’atto di appello. Deduce, quindi, una svista materiale che, in quanto ricadente su uno degli atti processuali che formano oggetto di cognizione diretta da parte del giudice, legittima la proposizione dell’istanza di revocazione (peraltro già proposta, secondo quanto emergente dagli atti), ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 12 marzo 2007, n. 5715).

Restano assorbiti gli ulteriori profili dedotti, attinenti al calcolo in concreto, i quali, peraltro, appaiono prospettati per la prima volta nel giudizio di legittimità. 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ( art. 91 cod. proc. civ.), rispetto al giudizio di revocazione dinanzi alla Corte di cassazione e rispetto al giudizio di rinvio, la violazione dei minimi tariffari, senza motivazione in ordine a tale discostamento.

3.1. Risulta la violazione dei minimi tariffari e non hanno pregio e contestazioni dell’Assicurazione quanto: alla presenza nella notula di voci non rispondenti al vero, quali la redazione e collazione di memoria nel giudizio di revocazione, la quale, invece, emerge dalla sentenza di revocazione; alla mancata indicazione delle singole voci, le quali, invece, sono partitamente indicate.

Il motivo, pertanto, va accolto, con conseguente cassazione in relazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, si condanna la Milano Assicurazioni (unica condannata nella sentenza impugnata, con statuizione non oggetto di censura in questa sede) a rifondere a R.S. le spese processuali del giudizio di revocazione dinanzi alla Corte di Cassazione, con la specificazione che in sede di cassazione non sono computabili i diritti di procuratore, e del giudizio di appello in sede di rinvio, come quantificate nel dispositivo.

4. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza rispetto all’Assicurazione, che è l’unica soccombente rispetto all’unico motivo accolto. Mentre, per le altre parti, rispetto alle quali rilevano anche gli altri due motivi dichiarati inammissibili, non avendo svolto difese, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo motivo; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Milano Assicurazioni Spa a rifondere a R.S.: le spese processuali del precedente giudizio di cassazione per revocazione, liquidate in complessivi Euro 1.295,00, di cui Euro 1.095,00 per onorari, oltre accessori come per legge dovuti; le spese processuali del giudizio di appello in sede di rinvio, liquidate in complessivi Euro 2.120,00, di cui Euro 70,00 per spese, Euro 998,00 per diritti, Euro 1.060,00 per onorari, oltre accessori come per legge dovuti; le spese processuali del presente giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.285,00, di cui Euro 1.085,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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