Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-05-2012, n. 6928

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. M.T., T.A. e T.G. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 957 del 29 marzo 2010 della corte di appello di Milano, pronunciata sul gravame da loro proposto avverso l’integrale rigetto dell’opposizione ad esecuzione (e ad atti esecutivi) dispiegata avverso il precetto loro notificato da V.L. in data 8.10.03 per "Euro 4.0848,03": sentenza con la quale, disattese quasi tutte le doglianze, è stato ridimensionato ad Euro 1.016,82 l’importo dei diritti precettati, ma sono state accolte altre istanze di cancellazione della controparte, con condanna degli odierni ricorrenti ad un danno equitativamente determinato in Euro 1.000 ed alle spese anche del secondo grado.

Resiste con controricorso il V.; e, per la pubblica udienza del 27.3.12, depositata memoria fuori termine dai ricorrenti, nessuna delle parti prende parte alla discussione orale.

Motivi della decisione

2. Una volta rilevata l’inammissibilità, per tardività (in quanto avvenuto il 23.3.12 a fronte dell’udienza fissata per il 27 successivo), del deposito di memoria ed ulteriore documentazione ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. ad opera dei ricorrenti, il ricorso è inammissibile per almeno un duplice ordine di ragioni:

2.1. non è dato rinvenire agli atti la ricevuta di ritorno del piego raccomandato con cui è stata operata la notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione; mentre è noto che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita: sicchè, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (da ultimo: Cass. 4 giugno 2010, n. 13639); del resto, neppure essendosi avvalsi i ricorrenti, che non sono comparsi alla pubblica udienza, della facoltà di fornire la prova della ritualità della notifica fino ad un momento prima dell’inizio della relazione (da ultimo:

Cass. 28 aprile 2011, n. 9453);

2.2. non è dato desumere con la necessaria precisione e concretezza i motivi di ricorso, che i ricorrenti adducono in una serie indeterminata, tra loro inestricabilmente confusi e solo a fatica riferibili ad almeno nove tematiche tra loro diverse (almeno prima facie: tardività del deposito del fascicolo di parte appellante incidentale, irregolarità della costituzione del rapporto processuale per invalidità dello jus postulandi, tempo della delibazione del precetto, consistenza reale dell’atto notificato ed alla querela di falso civile, inesistenza del titolo esecutivo, diniego di istruttoria sul credito opposto in compensazione e sul controcredito, riconosciuta spettanza di voci di credito invece inesistenti, liquidazione di spese, diritti ed onorari, risarcimento ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ.), all’interno di ciascuna delle quali prospettando differenti ed eterogenee doglianze, talvolta tra loro incompatibili e sovente commiste all’esposizione di elementi di fatto delle fasi di merito; eppure, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, vi è l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando) per cui è proposto (giurisprudenza fermissima; tra le ultime, v. Cass. 31 maggio 2011, n. 11984): ed infatti il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (tra le altre, v. Cass. 19 agosto 2009, n. 18421).

3. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente solidale condanna dei soccombenti ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna M. T., T.A. e T.G., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di V.L., liquidate in Euro 1.040,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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