Cons. Stato Sez. III, Sent., 06-12-2011, n. 6413 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Premesso il contenuto dell’appello, da intendersi qui espressamente richiamato;

– considerato che

con la sentenza impugnata il Tar Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso per accesso ai documenti proposto dalla Sig.ra M. M. per tardività del deposito del ricorso, oltre 15 gg. dalla notifica, in violazione dell’art. 87 cod. proc. amm., condannandola altresì alle spese di giudizio;

– considerato che l’appellante chiede di disporre la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 cpc e di ordinare, in accoglimento del ricorso, all’Amministrazione di consentire la visione di tutta la documentazione, anche di tipo informatico, richiesta con le istanze del 19/1/2011 e 5/2/2011, con condanna dell’Azienda appellata al risarcimento del danno quantificato in 1.000,00 euro;

– considerato che, in via subordinata, l’appellante chiede, in caso di rigetto dell’impugnazione, di compensare le spese di lite", mentre in via istruttoria insiste per l’esibizione della relazione del 16.9.2010, a firma della prof.ssa Laura Strohmenger, concernente il sinistro occorso alla sig.ra M. il 30.6.2011 e dell’ordine disposto in merito alla modifica della protesi mobile;

– ritenuto che può concedersi l’errore scusabile e la rimessione in termine, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., avuto riguardo alle complessive modalità di svolgimento della vicenda, ed alle condizioni personali della ricorrente, invalida al 100%, alla quale ha prestato assistenza, anche legale, nel caso di specie, il fratello T. M., non abilitato all’esercizio della professione legale, e, pertanto, presumibilmente non aggiornato circa le novità processuali introdotte dal codice del processo amministrativo in materia di deposito del ricorso per l’accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 c.p.a., non trascurando peraltro di considerare che la giurisprudenza di questa Sezione si è espressa nel senso di ammettere il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile in ipotesi di mancato rispetto del termine dimezzato fissato dall’art. 87, comma 2, del codice proc. amm. per i giudizi in camera di consiglio (ove il ricorso sia stato notificato e depositato poche settimane dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo), atteso che la nuova regola rappresenta una radicale innovazione rispetto al sistema previgente (Consiglio Stato, sez. III, 11 marzo 2011, n. 1578);

– ritenuto, peraltro, che la circostanza che la ricorrente non abbia invocato l’errore scusabile in prima istanza non introduce in appello "ius novorum", come sostiene l’Azienda, in quanto il principio del divieto del "ius novorum" in appello non riguarda eccezioni e questioni che siano rilevabili d’ufficio, com’è l’errore scusabile (Consiglio Stato, sez. VI, 01 settembre 2009, n. 5121);

– ritenuto, nel merito, che la domanda di accesso agli atti proposta dalla ricorrente con istanze del 19/1/2011 e 5/2/2011, può trovare accoglimento, sussistendo, ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990, l’interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente rivolto alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, qual è il diritto alla salute, correlato ai documenti ai quali è stato chiesto l’accesso; difatti, la ricorrente chiedeva il rilascio di "copia, anche informatica, della relazione medica della Dott.ssa Strohmenger, intercorsa tra la suindicata Dottoressa e la Direzione Generale in merito alla gestione del suo caso clinico" e "copia dell’ordine scritto con cui (l’Azienda Ospedaliera) ha disposto alla società W. L. la modifica della protesi in dotazione alla paziente, nonché della relativa fattura dovuta alla stessa in relazione a quanto da questa pagato per detto servizio, benchè invalida civile";

ritenuto, infine, che le difese dell’Azienda Ospedaliera non possono ritenersi esaustive, atteso che la stessa ammette che non è stata rilasciata alla ricorrente la relazione del 16.9.2010, redatta dalla prof.ssa Strohmenger, ma che il suo contenuto "è confluito nella lettera del 31.1.2011", il che potrebbe non soddisfare l’interesse della ricorrente a conoscere integralmente e nella sua originalità la detta relazione; e, per quanto concerne l’ordine scritto, con cui è stata disposta la modifica della protesi alla società W. L., che l’Ospedale afferma non essere più da esso detenuto, e la fattura del laboratorio, che dovrebbe essere recapitata direttamente alla paziente, si osserva che tali affermazioni contrastano con le risultanze della lettera di W. L. dell’8.6.2011, in cui si afferma che le fatture emesse a favore della Sig.ra M. e le relative prescrizioni mediche erano state già fatte pervenire all’Azienda, insieme alla lavorazione medesima.

Pertanto, in conclusione, va dichiarato il diritto della ricorrente ad estrarre copia degli atti indicati, detenuti dall’Azienda ospedaliera, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

– Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente, difettando la prova degli elementi oggettivi e soggettivi dell’azione di responsabilità aquiliana.

– Per quanto concerne le spese, infine, si ritiene equo compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata.

Rigetta la domanda risarcitoria.

Ordina, in accoglimento del ricorso introduttivo, il rilascio di copia degli atti e documenti richiesti dalla Sig.ra M. con le istanze del 19/1/2011 e 5/2/2011, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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