Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-05-2012, n. 6920 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In una complessa vicenda di chirurgia estetica avente ad oggetto il risarcimento dei danni riportati da B.D. a seguito di un intervento alle labbra, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Dr. A.R., in quanto la responsabilità era da ascriversi solo a P.G. ed all’Istituto Dott. Ciocca s.a.s., condannando la B. al pagamento delle spese processuali sostenute dall’ A., e quest’ultimo al pagamento delle spese processuali sostenute dalla sua società assicuratrice, Milano Assicurazioni, evocata in giudizio in garanzia.

A seguito di appello principale dell’ A., sulla regolamentazione delle spese processuali, ed incidentale della B., che investiva vari capi della sentenza, la Corte di Appello di Milano, per quello che qui interessa, ha compensato le spese processuali di entrambi i gradi fra B.D., A.R. e la Milano Assicurazioni.

Propone ricorso A.R. con un motivo,illustrato da memoria. Resiste con controricorso B.D. e presenta memoria.

Non presenta difese la Milano Assicurazioni.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 91 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3. Assume il ricorrente che la Corte di Appello di Milano, senza riformare la sentenza impugnata con riguardo alle statuizioni riguardanti la B. e l’ A., ha disposto fra gli stessi la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, in assenza di espressa domanda della B. sul punto, ed in violazione del principio della soccombenza, essendo egli parte totalmente vittoriosa.

2. Il motivo è infondato.

Quanto alla censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., va osservato che la sentenza impugnata ha rilevato che la B. con l’appello incidentale (pag. 8 e 9 della comparsa di costituzione in appello) ha espressamente chiesto che fosse tenuta indenne da ogni spesa nei confronti di A., "da ritenersi comunque compensate ovvero a carico dai reali soccombenti".

A ciò va aggiunto che sia nelle richieste formulate nella comparsa di costituzione, sia nelle conclusioni rassegnate al giudice di appello, la B. ha espressamente richiesto la "vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio". 3. Va osservato che l’interpretazione della domanda, e quindi anche dell’atto di impugnazione, compete al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione, poichè l’interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte da luogo ad un giudizio di fatto. (Cass. civ., Sez. 1, 18/05/2005, n. 10423).

4. Nella fattispecie la Corte di merito ha interpretato l’atto di appello incidentale della B. come riferito anche al capo di condanna delle spese di primo grado nei confronti dell’ A. e ciò esclude la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c..

Tale giudizio non è stato censurato con la deduzione di un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, essendo stata limitata la censura alla sola violazione dell’art. 112 c.p.c..

5. Neppure può sostenersi che il giudice di appello non può modificare la statuizione sulle spese disposta dal primo giudice, se non riformi anche parzialmente la sentenza di primo grado.

Ciò infatti vale solo per l’ipotesi in cui il giudice operi d’ufficio una nuova regolamentazione delle spese quale conseguenza della riforma almeno parziale della statuizione di primo grado, ma non nella diversa ipotesi in cui vi sia stata una impugnazione specifica sul capo delle spese ed il giudice sia chiamato a pronunziarsi su tale censura.

6. Infondata è anche la censura relativa alla disposta compensazione delle spese.

Nella fattispecie va applicato l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione originaria e cioè antecedente alle sostituzioni operate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, con la decorrenza indicata nel cit. art. 2, comma 4, e poi così modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui alla citata Legge, art. 58, trattandosi di procedimento instaurato con citazione notificata il 15.4.1999. 7. Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005 n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali. (Cass. civ., Sez. Unite, 30/07/2008, n. 20598).

8. Nella fattispecie la Corte di appello ha adeguatamente motivato la compensazione, tenendo conto del fatto che la posizione dell’ A. nella vicenda di causa "potè essere chiarita solo all’esito di un’articolata istruttoria e di indagini peritali" e "considerata la peculiarità del caso di specie nei suoi aspetti fattuali e processuali, valutato l’esito globale della lite ….e ravvisata le ricorrenza ex art. 92 c.p.c di tali motivi in tale senso". Ritiene questa Corte che tali giusti motivi permangano per la compensazione anche di queste spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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