Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-05-2011) 03-11-2011, n. 39742

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza 15/12/2008, confermava la decisione 23/6/2005 del Gup del Tribunale di Pordenone che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato S.F. colpevole del reato di cui all’art. 372 c.p. – per avere reso, in data (OMISSIS), falsa testimonianza nel procedimento penale a carico di S.A., imputato dei reati di cui agli artt. 581, 582, 594 e 612 c.p. in danno di tali C. e D.B., negando, contro il vero, di avere assistito ai fatti per cui si procedeva e di essere anche intervenuto per impedire ad S.A. di proseguire nella sua azione illecita – e lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato e ha lamentato: 1) violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 157 e 161 c.p. e art. 129 c.p.p., per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato; 2) vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità. 3. Il ricorso, in quanto proposto tardivamente, è inammissibile.

Deve premettersi che la decisione emessa al termine del giudizio abbreviato, sia di primo che di secondo grado, è assimilabile a quella dibattimentale, con l’effetto che, ai fini dell’impugnazione, si osserva la disciplina sui termini prevista per le sentenze dibattimentali (Sez. U, n. 16 del 15/12/1992, dep. 30/3/1993, imp. Russo).

La sentenza impugnata, il cui dispositivo è stato letto in udienza in assenza dell’imputato e in presenza del suo difensore, risulta essere stata depositata, completa di motivazione, nel termine legale di quindici giorni previsto dall’art. 544 c.p.p., comma 2 (deposito 30/12/2008). Il termine d’impugnazione, a norma dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), è di trenta giorni e deve farsi decorrere, secondo la previsione del cit. articolo, comma 2, lett. d), dalla notifica dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento all’imputato non comparso, notifica avvenuta col mezzo della posta in data 2/2/2009 (e non, come indicato in ricorso, il 18/2/2009) mediante consegna del plico raccomandato a mani dello stesso imputato. Per il difensore, presente alla lettura del dispositivo, opera la presunzione di conoscenza della sentenza, depositata nel termine di legge.

Il ricorso risulta essere stato proposto in data 16/3/2009 e, quindi, ben oltre il termine legale, che scadeva il 4/3/2009.

In ogni caso, il ricorso è inammissibile anche perchè le doglianze in esso articolate sono inidonee ad attivare il sollecitato sindacato di legittimità.

Manifestamente infondato è il primo motivo.

Il reato contestato, infatti, non è estinto per prescrizione. Non opera, nel caso in esame, il nuovo e più favorevole regime della prescrizione introdotto dalla L. n. 251 del 2005, in quanto, al momento dell’entrata in vigore di questa, il processo già pendeva in grado di appello, con la conseguenza che deve farsi riferimento ai termini di prescrizione previsti dalla disciplina previgente (v. norma transitoria di cui alla citata Legge, art. 10, comma 3).

Tenuto conto che il reato addebitato all’imputato è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e che la consumazione dell’illecito risale al (OMISSIS), il termine massimo di prescrizione, previsto dall’art. 157 c.p., comma 1, n. 3 e art. 160 c.p., comma 3 vecchia formulazione, è di anni quindici, ad oggi non ancora decorsi.

La seconda doglianza si risolve in non consentite censure in fatto all’iter argomentativo, assolutamente adeguato e logico, della sentenza di merito.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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