Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-05-2011) 03-11-2011, n. 39741

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza 14/5/2008, confermava la decisione 4/4/2000 del Tribunale di Ragusa, che aveva dichiarato C.N. colpevole del reato di cui all’art. 372 c.p. – per avere reso falsa testimonianza in data 6/12/1997 dinanzi al Pretore penale di Vittoria, negando, contro il vero, di avere assistito ad episodi di maltrattamenti posti in essere da Ca.Em. in danno del figlio O. – e lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia.

Il Giudice distrettuale riteneva che la prova della falsa testimonianza era insita nel contraddittorio e ingiustificato comportamento tenuto dall’imputato, che in un primo momento, sentito dai Carabinieri (12/8/1988), aveva riferito di avere assistito all’episodio di percosse commesso alcuni giorni prima dal Ca. in danno del figlio e, successivamente, escusso come teste dal Pretore (6/12/1997), aveva negato la circostanza, per poi ancora ritrattarla a dibattimento concluso, chiarendo che aveva inteso, con la testimonianza incriminata, aiutare il suo amico Ca. (cfr. sentenza impugnata, per cosi come integrata da quella di primo grado).

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo: 1) violazione della legge processuale, con riferimento all’art. 161 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c), per non essergli stato regolarmente notificato il decreto di citazione in appello presso il domicilio eletto; 2) vizio di motivazione sul formulato giudizio di responsabilità; 3) inosservanza della legge penale, con riferimento agli artt. 157 e 161 c.p., art. 129 c.p.p., per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato.

3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Emerge dagli atti che la notifica del decreto di citazione in appello all’imputato, presso il domicilio dichiarato ( (OMISSIS)), per l’udienza dell’1/4/2008, venne regolarmente tentata col mezzo della posta in data 18/12/2007, ma non ebbe buon esito per irreperibilità del destinatario, con l’effetto che legittimamente si dette corso alla notifica presso il difensore di fiducia, avv. Francesco Riccotti, ex art. 161 c.p.p., comma 4, correttamente eseguita in data 11/2/2008 mediante consegna a mani proprie del detto legale.

Generico e in fatto è il secondo motivo di ricorso, che va a sovrapponi alla valutazione, adeguata e logica, che della vicenda offre la sentenza di merito, operazione questa non consentita in sede di legittimità.

Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa all’omessa declaratoria di prescrizione del reato.

Ed invero, nel caso in esame, a norma della disciplina transitoria dettata dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, nella lettura conseguente alla sentenza n. 393/06 della Corte Costituzionale, il regime della prescrizione è regolato dagli artt. 157 e 160 c.p. nel testo previgente, considerato che, alla data di entrata in vigore della novella, il processo era già pendente in grado di appello, con l’effetto che il termine massimo di prescrizione del reato di cui si discute, punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, è di anni quindici ( art. 157 c.p., comma 1, n. 3 e art. 160 c.p., comma 3 nel testo previgente), ad oggi non ancora decorsi.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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