Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-12-2011, n. 6408 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la causa in esame, introdotta in prime cure con ricorso al TAR del Lazio n. 8009 del 2010, ha ad oggetto l’accertamento del diritto dei ricorrenti al percepimento dell’indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera, di cui all’art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395;

Vista la sentenza di detto TAR n. 5124 del 8 giugno 2011 con la quale il predetto TAR ha rigettato il citato ricorso;

Visto l’appello con il quale gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria indicati in epigrafe hanno chiesto la riforma integrale della citata sentenza ritenenedola viziata, con un primo motivo di impugnazione, per travisamento dei fatti e con un secondo motivo, per manifesta illogicità ed errata interpretazione del d.P.R. n. 395 del 1995 e del d.P.R. n. 164 del 2002, nonché per manifesta, contraddittoria ed illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia;

Ritenuta la fondatezza di detti motivi di appello alla stregua dell’indirizzo assunto in materia dalla giurisprudenza da questo Consiglio di Stato (cfr. sez. IV^, n. 2969 del 16 maggio 2011 e sez. VI^, n. 989 del 16 febbraio 2011), che il Collegio condivide, secondo il quale, premesso che il successivo sommarsi delle disposizioni contenute nei citati dd.PP.RR. "…dimostra direttamente la natura interpretativa…" delle stesse, non può non riconoscersi, a seguito di una corretta lettura della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva recepita con detti decreti, che l’indennità giornaliera per servizi esterni di cui trattasi deve essere "…rapportata non al giorno solare, ma all’ordinaria durata della giornata lavorativa, onde assicurare che i lavoratori che abbiano effettuato lo stesso numero di ore di lavoro, considerate utili ai fini del percepimento dell’indennità medesima, conseguano un pari trattamento…" e, dunque, non può non "…concludersi per l’obbligo del Ministero di corrispondere l’indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera a tutto il personale, tra cui gli interessati che, ha espletato due turni di lavoro ordinario, con successivo giorno di riposo, a decorrere dal 1° novembre 1996 e fino al momento in cui hanno cominciato a percepirlo in misura doppia, maggiorato di interessi legali…";

Ritenuto, altresì, quanto alle modalità della liquidazione degli accessori sulle eventuali differenze stipendiali spettanti, che, in base ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, di dover ricordare che, trattandosi di ratei dei crediti retributivi spettanti per periodi successivi al 31 dicembre 1994, in base all’art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994, vanno maggiorati soltanto degli interessi legali al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 8/2001; sez. V, n. 2661/2000 cit.; Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3); – che, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., gli interessi legali per gli emolumenti corrisposti tardivamente, vanno calcolati sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi (cfr. ex plurimis: Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5177; Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; Ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3) in quanto gli interessi sono soltanto effetto del ritardo e non possono perciò essere inglobati "ab origine" nel contenuto del credito (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 14 aprile 2004, n. 2106); – che il calcolo degli interessi legali dovuti dall’Amministrazione per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va poi effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive ed anche delle ritenute fiscali, tenuto conto che ciò che danneggia il creditore e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9227; Consiglio Stato, sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3383);

Rilevato, in relazione alle deduzioni di parte appellante rubricate "…n. 3) sulla prescrizione quinquennale…", che l’Amministrazione appellata non ha espressamente riproposto in questo grado di giudizio -mediante apposita memoria "…depositata, a pena di decadenza, entro il termine per la costituzione in giudizio…"- l’eccezione di prescrizione da essa sollevata in prime cure ed assorbita dal Giudicante in quella sede con la motivazione "…attesa in ogni caso l’infondatezza del ricorso…", essendosi limitata a depositare mero atto di formale costituzione ed a chiedere il passaggio in decisione dell’appello, senza discussione alcuna dello stesso, come risulta dal verbale della Camera di Consiglio, per cui detta eccezione di prescrizione deve ritenersi rinunziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 3, del C.P.A.;

Considerato, infine, quanto alle spese del doppio grado di giudizio, che possono ritenersi ragionevolmente sussistenti sufficienti ragioni per disporre, in deroga ai principi richiamati dall’art. 26 c.p.a., la compensazione tra le parti di dette spese, tenuto conto che, all’atto della proposizione del ricorso di primo grado, era controversa in giurisprudenza la questione esaminata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7987 del 2001, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti al percepimento dell’indennità indicata in motivazione, nei modi ivi pure indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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