Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-04-2011) 03-11-2011, n. 39607

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 27.9.2010, il Gup del tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di V.M., D.C. V., P.S., rispettivamente responsabile dell’ufficio segreteria e rilascio licenze, assessore e sindaco del comune di Santomenna, in ordine a più reati di falso ideologico, uniti dal vincolo della continuazione, in quanto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nell’esercizio delle rispettive funzioni,avevano formato in favore di imprese aventi sede in varie località d’Italia, false licenze per l’esercizio di noleggio con conducente, attestanti, contrariamente al vero, che le imprese beneficiane avevano la sede secondaria in Santomenna, licenze da ritenersi false anche perchè attestanti l’inesistente conformità alle norme in materia. Il Gup, con la predetta sentenza, ha anche dichiarato non doversi procedere nei confronti dei medesimi ,in ordine al reato di abuso in atti di ufficio, perchè, in violazione della normativa in materia di rilascio delle licenze per l’esercizio di noleggio con conducente, rilasciavano le false licenze di cui ai capi precedenti, procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale alle imprese beneficiarie,in un arco di tempo compreso tra il 29.12.03 e il 3.1.08, nonchè nei confronti del segretario del medesimo comune, D.A., in ordine al reato ex art. 328 c.p., comma 2, perchè in relazione alla richiesta presentata a norma della legge 241/90 sulla trasparenza della p.a., dal consigliere comunale P.F. di accesso alla documentazione rilasciata negli ultimi 4 anni, concernente il rilascio o il rinnovo di licenze per il noleggio degli autobus, ometteva di fornire alcuna risposta e comunque non rispondeva neanche per esporre le ragioni del ritardo entro 30 giorni dalla richiesta, presentata il 7.2.06.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno ha presentato ricorso il 12.11.2010, quindi il sedicesimo giorno rispetto al 27 Ottobre 2010,data di deposito del provvedimento, emesso a seguito di camera di consiglio.

Non essendo stato rispettato il termine di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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