Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-04-2011) 03-11-2011, n. 39606 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 8.11.2010, il tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di P.G., avverso il decreto di sequestro preventivo 1.10.2010, avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS), emesso dal Gip di quel tribunale, in ordine al reato ex art. 648 bis c.p., con l’imputazione di aver, in concorso con i figlio P.F., P.A. e altri, sostituito o trasferito denaro proveniente dal reato di traffico di stupefacenti, commesso da P.S., in modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa, in (OMISSIS), provincia di Lecce e in altri luoghi, sino alla data del decreto. Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge, in riferimento all’art. 324 c.p.p., vizio di motivazione: l’autorità procedente ha trasmesso al tribunale del riesame solo la copia del provvedimento impugnato, copia della richiesta di sequestro ,copia dei verbali di esecuzione, nonchè due informative della GdF , un elenco di allegati(ma non copia degli allegati). Non sono invece trasmessi tutti gli atti richiamati dl decreto di sequestro, determinando l’inefficacia del decreto ,per lesione del diritto di difesa, il cui esercizio è impedito dall’impossibilità di effettuare una valutazione adeguata in ordine alla astratta configurabilità dell’ipotesi di reato contestata.

2. violazione di legge in riferimento all’art. 8 c.p.p., vizio di motivazione. Il P. è indagato per il delitto di cui all’art. 648 bis c.p., nel contesto di indagine avente ad oggetto un reato associativo per condotte delittuose in violazione delle norme in materia di scommesse e concorsi pronostici ( L. n. 410 del 1989).

Secondo il ricorrente, in maniera non giustificata è stata disposta la separazione del procedimento a suo carico e comunque ,in ordine al reato associativo, dagli atti risulta che l’associazione è nata e si è sviluppata all’estero e i suoi componenti principali non hanno mai operato nel territorio di Lecce. Pertanto, territorialmente competente è il tribunale di Roma, al quale vanno trasmessi gli atti.

3. violazione di legge, in riferimento all’art. 322 c.p.p. e art. 648 bis c.p.: il tribunale ha passivamente e acriticamente accettato l’impostazione accusatoria, secondo cui qualsiasi parente di P. S., condannato in tempi lontani per il delitto di associazione mafiosa, non possa essere legittimamente titolare di alcun bene o attività commerciale o lavorativa. Per il ricorrente, padre del S., è apoditticamente ritenuto che l’immobile sia riferibile al riciclaggio di provento dell’attività delittuosa del figlio, che è stato detenuto dal 1994 al 2005, è stato sottoposto a semilibertà fino al 2006, anno in cui è stato scarcerato. Da allora svolge lecita attività lavorativa. Il tribunale ha dato atto delle documentate argomentazioni della difesa, con cui è stato dimostrato che l’immobile-abitazione familiare è stato costruito su terreno ricevuto in eredità dai propri genitori, nel 1981 – non nel 2001, come erroneamente sostento nell’ordinanza impugnata- ,per quanto concerne piano terra e cantina, dal 1981 al 1989, anno in cui la famiglia vi si trasferì. Tra il 2001 e il 2002, sono stati costruiti il piano superiore e la mansarda. Quanto alle fonti per finanziare questa costruzione, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante la piena compatibilità tra l’entità delle spese e il suo reddito (retribuzione per la sua attività di ferroviere, somma per t.f.r., mutuo gratuito dal fratello P.).

Su questi argomenti nessuna critica o confutazione sono rinvenibili nell’ordinanza, per cui non può ritenersi assolutamente configurabile il fumus delicti, legittimante il sequestro preventivo dell’immobile.

I primi due motivi sono infondati, in quanto ripropongono censure sulle quali si è già fondatamente pronunciato il tribunale del riesame.

La documentazione trasmessa è stata quella su cui si è fondato il provvedimento impugnato e comunque, in tema di misure cautelari reali, la omessa o tardiva trasmissione di tutti gli atti al giudice dell’impugnazione non comporta inefficacia, essendo sufficienti quelli a rilevanza probatoria. Non richiedendosi giudizio su indizi di colpevolezza, ma solo astratta configurabilità di reato, eventuali omissioni o ritardi nella trasmissione di altri atti non comportano violazione del diritto di difesa, essendo sufficiente che il tribunale abbia ricevuto gli atti a rilevanza probatoria e di indagini, che siano idonei a giustificare il mantenimento del vincolo.

Quanto alla competenza territoriale, l’accettazione e la raccolta di commesse sportive per conto di bookmaker straniero, venendo a realizzare parte della condotta criminosa in Italia, comportano, ex art. 6 c.p., l’applicazione della legge penale italiana.

Conseguentemente, va applicata al reato di associazione criminosa, nel caso in cui non sia individuabile il luogo della sua costituzione, una delle regole suppletive ex art. 9 c.p.p., secondo cui la competenza è determinata dal luogo in cui sono commessi i reati connessi, in ordine di decrescente gravità. Appare invece fondato il motivo sulla carenza motivazionale sul collegamento del bene immobile con attività delittuosa e sulla carenza di dimostrazione della sua origine lecita, tanto da giustificare la confisca D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 sexies: nei confronti del P., è in corso il procedimento per riciclaggio del denaro provento di traffico di stupefacenti del tutto privo di collegamenti con la scansione delle varie fasi della costruzione dell’immobile, e non vi è alcun rilievo critico specifico sulla efficacia dimostrativa della documentazione prodotta, in ordine all’autonoma origine lecita del denaro impiegato dal P. per la costruzione della propria abitazione (facilmente accettabile, in considerazione della immediata verifica della somma ricevuta per la conclusione del rapporto di lavoro e della sussistenza della situazione economica del fratello P., indicato come "benestante"). Non risulta quindi la adeguata e completa motivazione sull’assenza di giustificazione, da parte del P.G., della provenienza del bene immobile o la sproporzione del suo valore rispetto al reddito derivato dall’attività lavorativa a suo tempo svolta dall’indagato. Nè, d’altro canto, vi è alcun elemento da cui desumere che sussista la concreta possibilità – desunta dalla natura del bene o da altra circostanza di fatto – che l’immobile abbia carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato o all’agevolazione della commissione di altri reati.

L’ordinanza va quindi annullata con rinvio al tribunale di Lecce per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Lecce per il nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *