Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-04-2011) 03-11-2011, n. 39587

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 5.5.09, il tribunale di Firenze ha confermato la sentenza 24.2.05 del giudice di pace di Empoli con la quale M. A. è stata condannata alla pena di Euro 254,00 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, perchè ritenuta responsabile del reato di ingiuria in danno di L.R..

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 599 c.p., comma 1, vizio di motivazione: la M., in una generale situazione di dissidio inveterato tra le parti, si è sentita minacciata dall’arrivo della L., accompagnata da due donne, che le ha intimato di rimuovere i vasi, legittimamente posizionati e che essa stessa ha poi rovesciato.

In tale situazione di minaccia e di aggressione l’imputata ha proferito le parole che ha proferito;

2. violazione di legge in riferimento all’art. 599 c.p., comma 2, vizio di motivazione: il comportamento della L. è da qualificare come fatto ingiusto e la M. si è sentita aggredita, perchè nel quadro di dissidio esteriorizzato, il venire in tre a suonare il campanello per ottenere un facere immediato (lo spostamento dei vasi per migliorare il transito veicolare) contiene, in re ipsa tutte le caratteristiche di una possibile aggressione.

Le parole furono pronunciate non con volontà di offendere, ma a seguito di una manifestazione rappresentativa intrinseca di un atto di aggressione che di per sè si qualifica come provocatorio.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto si articola in argomentazioni manifestamente infondate, che puntano a dare giustificazione al comportamento offensivo della M., in base al presupposto storico di una iniziale condotta della L., meritevole di biasimo.

Tale ricostruzione dei fatti è smentita dalle risultanze processuali, costituite dalle dichiarazioni delle donne che si erano recate presso l’abitazione dell’imputata per chiederle di rimuovere oggetti, da lei posti nella pubblica via, in modo da ostacolare la circolazione delle auto.

Il giudice di appello ha rilevato che, secondo le varie testimonianze, le ingiurie della M. furono pronunciate immediatamente e senza che le L. le avesse in alcun modo provocate e, con sottile razionalità, ha osservato che non può sostenersi che la donna abbia avuto una "reazione preventiva" prefigurando l’ipotesi di un’aggressione della L..

Il ricorso contiene quindi critiche a valutazioni fattuali dei giudici di merito, assolutamente non censurabili in sede di giudizio di legittimità, in quanto risultano fedeli alle risultanze processuali e coerenti con una loro razionale interpretazione.

Il ricorso è quindi inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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