Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-04-2011) 03-11-2011, n. 39586 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 29.3.2010, la prima sezione di questa corte ha annullato con rinvio la sentenza 9.7.09 della corte di appello di Reggio Calabria, limitatamente alla determinazione della pena, inflitta a M.N., nella misura di 9 anni di reclusione e euro 1.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie, in quanto responsabile dei delitti, uniti dal vincolo della continuazione, di tentato omicidio in danno di K.A., tentato omicidio in danno di L. O., detenzione e porto illeciti di armi comuni da sparo, di cui una con numero di matricola abraso, di ricettazione dell’arma clandestina, di detenzione di munizioni, di incendio a scopo di danneggiamento.

La Corte di cassazione ha rilevato che:

a) in primo grado, erano state concesse le attenuanti generiche per tutti i reati, ad eccezione che per il reato ritenuto più grave, il tentato omicidio in danno del K.;

b) il giudice di appello aveva diminuito la pena detentiva da 11 e 9 anni di reclusione, avendo riconosciuto anche per quel reato le attenuanti generiche;

c) l’attenuante ex art. 62 bis c.p., aggiungendosi alla già riconosciuta attenuante del risarcimento del danno, rendeva applicabile l’art. 63 c.p., comma 2 secondo cui la diminuzione della pena va applicata per ciascuna delle due attenuanti sulla quantità di essa, risultante dalla diminuzione precedente;

d) la corte di appello aveva invece applicato una sola diminuzione della pena, nella misura di un anno., senza distinguere la rispettiva misura e senza dar conto del meccanismo previsto dal citato articolo.

Di qui la decisione di annullamento parziale della sentenza.

Con sentenza 29.10.2010, la corte di appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, ha così determinato la pena di otto anni e 4 mesi di reclusione:

pena base, anni dieci di reclusione, ridotta ad anni 9 per le attenuanti generiche e ad anni 8 per l’art. 62 c.p., n. 6, con aumento per la continuazione a anni 12 e mesi 6 di reclusione(anni 2 per il tentato omicidio, mesi 8 per ciascuno dei reati di detenzione e porto delle armi da sparo, di detenzione e porto dell’arma clandestina, di ricettazione di quest’arma; due mesi per la detenzione dei proiettili, 4 mesi per l’incendio), e con diminuzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all’art. 62 bis c.p. e art. 62 c.p., n. 6, vizio di motivazione:

la sentenza è contraddittoria, perchè da un lato indica una serie di elementi deponenti per la meritevolezza del riconoscimento delle predette attenuanti; dall’altro non riduce la pena nella misura massima, senza indicare altro che non ben definiti criteri della gravità dei fatti e della personalità dell’imputato;

2. violazione di legge in riferimento all’art. 81 c.p., vizio di motivazione: la sentenza di primo grado aveva fissato l’aumento per i reati satellite in 4 anni e 6 mesi di reclusione; la sentenza impugnata ha ridotto la pena a 8 anni e 4 mesi, in ragione della incidenza di entrambe le circostanze attenuanti, ma l’aumento per la continuazione è risultato immutato nella misura di 4 anni e 6 mesi.

La riduzione della pena base avrebbe dovuto comportare una correlativa riduzione anche per i reati satellite, in quanto le attenuanti non possono essere riferite solo al reato più grave e alla pena base, ma devono riguardare anche tutte le condotte delittuose per le quali ha riportato la condanna.

La sentenza impugnata non solo non ha ritenuto di operare una riduzione per tutte le condotte delittuose e per le correlate pene a titolo di aumento per la continuazione, ma non ha fornito alcuna giustificazione di tale scelta.

3. violazione di legge, in riferimento all’art. 133 c.p., vizio di motivazione: la sentenza non dà alcuna giustificazione alla determinazione della pena in misura così esorbitante, in quanto è noto che gli argomenti utilizzati per motivare il trattamento sanzionatorio complessivamente considerato (gravità dei fatti e personalità dell’imputato), non possono essere addotti in relazione alla concessione o meno delle attenuanti generiche.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, si osserva che,secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle attenuanti applicate, costituisce l’oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione non è tenuto ad un’analitica enunciazione di tutti gli elementi previsti dalla norma, ma può limitarsi alla sola enunciazione dell’elemento o degli elementi ritenuti determinanti per la quantificazione del trattamento sanzionatorio, la quale è insindacabile in sede di giudizio di legittimità. D’altro canto, la diminuzione non è sicuramente di misura tanto esigua, tanto da rendere necessario un incremento dello spessore della motivazione (sez. 3^, n. 1182 del 17.10.07, rv 238851, sez. 1^, n. 7279 del 15.12.1976).

Quanto al secondo motivo, esso è ugualmente privo di argomentazioni idonee a giustificare una censura di legittimità nei confronti della sentenza impugnata: in tema di determinazione della pena per il reato continuato, le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi dei cosiddetti reati satellite, rimangono prive di efficacia, in quanto, considerata l’inscindibilità dell’aumento della pena sino al triplo, non è necessario stabilire, in relazione ai reati meno gravi, in qual modo operano sulle singole diminuzioni, delle quali si deve tener conto discrezionalmente soltanto nella determinazione dell’aumento da apportare alla pena stabilita per la violazione più grave.

Una volta che sia individuato il reato più grave, non da luogo a nullità, per assenza di previsione di legge, l’omessa specificazione, nell’applicazione della pena, degli aumenti e dei singoli calcoli, correlati a ogni singolo reato (v. sul tema sez. 3^, n. 32586 del 3.6.2010, rv 247978).

Quanto al terzo motivo, va rilevato che la giustificazione della misura della pena complessiva, al di là della quantità delle parole impiegate dai giudici di merito, è immediatamente rinvenibile nell’eloquente descrizione dai fatti, effettuati dai giudici di merito, tutti commessi il 26.7.2007.

Questi fatti sono:

7 colpi di pistola semiautomatica cal. 6,30 sparati all’addome, alla schiena, all’avambracio di K.A.;

8 colpi della medesima pistola esplosi in direzione di L. O.;

detenzione e porto in luogo pubblico, della suddetta arma da fuoco, avente il numero di matricola abrasa; ricettazione dell’arma;

illecita detenzione di dodici munizioni per la medesima pistola;

incendio, allo scopo di danneggiamento, dello scooter Ymaha di proprietà di L.O.).

Attraverso l’esame e la valutazione di questi fatti, della loro gravità intrinseca, rafforzata dal loro succedersi a cadenze ravvicinate, indicative di alta capacità a delinquere, il giudice di appello è giunto a determinare correttamente la pena adeguata a questo molteplice scenario trasgressivo, essendo evidente che, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, ha globalmente tenuto conto di tutti gli elementi indicati nell’art. 133 c.p., sinteticamente richiamati con l’espressione "gravità dei fatti e personalità dell’imputato".

Il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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