Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06-12-2011, n. 6402 Albo professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza n. 89 del 25 marzo 2009 il T.R.G.A. della Provincia di Trento ha rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra B. M. per l’annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali dell’abilitazione indetta per il 2007 alla professione di avvocato tenuto conto, per un verso, di quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2009, emessa a seguito di ordinanza di rimessione dello stesso TAR n. 32 del 17 gennaio 2008, in ordine alla sufficienza del voto numerico a fini di motivazione del giudizio emesso sulle prove scritte dei candidati all’esame di abilitazione alla professione di avvocato; per altro verso, che, a mente della disposizione del quinto comma dell’art. 22 del R.D.L. n. 1578 del 1933, recante il principio della fungibilità di ogni membro della Commissione giudicatrice degli esami in questione, è irrilevante che il membro supplente non appartenga alla stessa categoria professionale del componente effettivo sostituito, "…trovando essa ragionevole giustificazione nell’essenza stessa dell’istituto della supplenza…" e cioè di assicurare l’effettività dello svolgimento delle funzioni della Commissione, stante il rilevante interesse pubblico ad un sollecito esaurimento della sessione di esami; per altro verso, infine, la superfluità dell’indicazione di qualsivoglia segno grafico inerente gli eventuali errori o deficit argomentativi riscontrati, non rientrando ciò, per pacifica giurisprudenza, tra i compiti della Commissione di esami.

2. – Con l’appello in epigrafe la sig.ra B. ha chiesto la riforma di detta sentenza aricolando i seguenti motivi di impugnazione:

i)- error in judicando in ragione della perplessità dell’iter logico seguito, dell’omesso esame di un punto decisivo della controversia e del difetto di motivazione in quanto il Giudice di prime cure: – non avrebbe tenuto conto della censura, pure proposta, di violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità e di trasparenza ricavabili dall’art. 97 della Costituzione, nonché di violazione della garanzia dell’accesso ai meritevoli perché "…l’intero procedimento nascerebbe e si esaurirebbe nell’ambito delle decisioni della P.A. competente…"; – sarebbe "…quantomeno illogico…" che l’attribuzione "….del semplice voto numerico resista alla censura di violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990…", tenuto conto che con l’ordinanza di rimessione del TAR alla Corte Costituzionale della sollevata questione incidentale "…l’art. 97 Cost. non era stato posto…" alla predetta Corte; – non avrebbe tenuto in alcuna considerazione l’ulteriore argomentazione svolta dalla ricorrente "…in merito alla duplice valenza delle decisioni della commissione esaminatrice…", pur assumendo essa "…ancora più rilievo alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2009…";

ii) -error in judicando, perplessità dell’iter logico giuridico, omesso esame di un punto decisivo della controversia e difetto di motivazione con riguardo al secondo dei motivi di impugnazione dedotti in prime cure in quanto, "…nel silenzio della norma, appare quanto meno dubbia la legittimità dell’operato di una sottocommissione che si riunisca con la mancanza dei rappresentanti di una delle tre categorie…"; perché l’interpretazione dell’art. 22 del R.D. n. 1578 del 1933 privilegiata dal TAR "…urta anche contro la ratio stessa della norma…", anche tenuto conto di quanto affermato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la determinazione del 3 ottobre 1997 in tema di applicazione del principio di imparzialità per la composizione della commissione esaminatrice degli esami di avvocato e considerato che il citato art. 22, siccome "…risulta essere in contrasto con la normativa comunitaria in materia di libertà di concorrenza e di libertà di stabilimento…" ben poteva e può essere disapplicato "…stante la prevalenza della normativa comunitaria sugli ordinamenti degli Stati membri…".

Con memoria depositata in previsione della discussione dell’appello la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

3. – L’Amministrazione, pur correttamente evocata nel presente grado di giudizio, non si è costituita.

4. – Alla pubblica udienza del 4 novembre 2011 l’appello è stato rimesso in decisione.

5. – L’appello è infondato.

La giurisprudenza di questa Sezione, pacifica e consolidata da tempo ormai remoto (cfr., tra le tante, sez. IV^, n. 4170 del 2006; n. 4407 del 2007; n. 1787, n. 2190 e n. 2293 del 2008; n. 3991 del 2009; n. 2557 del 2010; n.186 del 2011), afferma, con avviso che il Collegio condivide, che l’unico atto attraverso il quale la Commissione esterna le valutazioni compiute sulle prove d’esame è costituito dal voto numerico, senza che possa ritenersi doverosa alcuna preliminare operazione di verbalizzazione o di documentazione idonea a chiarirne il significato.

Ciò perché, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i provvedimenti della commissione esaminatrice, con i quali è rilevata l’inidoneità delle prove scritte e non si è ammessi alla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 953; id., 22 dicembre 2009, n. 8628; id., 6 febbraio 2007, n. 607; id., 22 giugno 2006, n. 3924; da ultimo, Cons. St., IV, 4 maggio 2010, n. 2557).

La stessa giurisprudenza afferma ancora, condivisibilmente, che la circostanza che sugli elaborati di un concorso pubblico non sia stato apposto alcun segno grafico di correzione, glossa od altra indicazione, per un verso, non é elemento significativo da cui poter desumere la carenza di motivazione, sia perché essa circostanza non può significare che la prova non sia stata oggetto di correzione, sia perché la necessaria correlazione con i predeterminati criteri di valutazione è comunque garantita dalla graduazione ed omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, la quale è di per sé espressiva del necessario collegamento tra voto e criteri; per altro verso, che detta eventuale carenza non può neppure essere correlata ad un preteso obbligo della Commissione di rendere edotti i candidati degli eventuali errori commessi, essendo obbligata essa soltanto a dare conto attraverso il punteggio numerico del giudizio espresso.

Consegue che il primo motivo di impugnazione è palesemente infondato in quanto la sentenza impugnata ha dato corretta risposta alle censure sul punto proposte dalla ricorrente in prime cure e tenuto conto che, per le stesse ragioni già espresse, neppure può ritenersi violato l’art. 3 della legge n. 241 del 1990, ovvero i principi generali di imparzialità, di buon andamento e di trasparenza, ricavabili dall’art. 97 della Costituzione, nonché la garanzia dell’accesso ai meritevoli, avuto anche presente l’insegnamento impartito in materia dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale con la sentenza n. 20 del 2009 e con le numerose successive pronunzie confermanti tutte la piena legittimità delle norme regolanti le modalità di emissione dei giudizi di idoneità alla professione legale.

Ad identica sorte negativa non può, poi, non soggiacere anche il secondo motivo di appello considerato che, anche con riferimento alla questione della fungibilità dei membri della Commissione giudicatrice, il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’altrettanto granitica giurisprudenza della Sezione che ammette detta fungibilità, trovando essa razionale giustificazione nella necessità di concludere rapidamente gli esami di idoneità in questione e costituendo applicazione del principio di interscambiabilità dei membri ritraibile dalle norme vigenti (cfr. commi 3 e 5 dell’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578) che lasciano agevolmente intendere che la possibilità di sostituire un componente con un altro è totale ed indipendente dalla qualifica rivestita dai componenti stessi.

Consegue che la Sottocommissione esaminatrice degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato opera legittimamente con l’intervento di qualsiasi membro supplente in quanto la norma consente che questi possa operare in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Infine, giova precisare che è inconferente nell’economia del motivo in esame sia il riferimento operato alla deliberazione dell’Autorità Antitrust del 3 ottobre 1997, onde evocare l’asserito contrasto della norma su citata dell’art. 22 con i principi comunitari della libertà di concorrenza e di stabilimento, sia la richiesta di disapplicazione di quest’ultima, poiché non viene in evidenza nella fattispecie, come invece in quella sede, la questione relativa all’esistenza nel nostro ordinamento degli ordini professionali e dei minimi tariffari, ovvero delle eventuali barriere al libero stabilimento in ogni Stato membro dei professionisti già abilitati.

6. – In conclusione, tutti i motivi di impugnazione proposti dalla sig.ra B. sono infondati per cui l’appello deve essere rigettato.

7. – Nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado di giudizio, non essendosi costituita l’appellata Amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5778 del 2009, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Guido Romano, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *