Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-05-2012, n. 6906 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18 gennaio 2006 il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda di risarcimento proposta da M.M. nei confronti di Ma. e Ma.Gi. e condannava questi ultimi al pagamento di Euro 18.340,00, oltre accessori, per i danni da essi prodotti con il taglio degli alberi di un bosco acquistato dallo stesso M..

Avverso tale sentenza hanno proposto appello i fratelli Ma. chiedendone la riforma.

La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato Ma. e Ma.Gi. al pagamento, in favore di M.M., dell’importo di Euro 2.418,00 oltre accessori.

Propone ricorso per cassazione M.M. con un unico motivo.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso M.M. denuncia Violazione dell’art. 360 c.p.c. – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza gravata.

Sostiene parte ricorrente che con scrittura privata del 13 luglio 1991 il M. ha acquistato da Ma.Ra. (dante causa di Ma. e Ma.Gi.) un castagneto riconoscendo al venditore la facoltà di tagliare solo alberi cedui con esclusione di quelli ad alto fusto innestati per la produzione di castagne.

Per tale ragione, si afferma, il ricorrente è proprietario dell’intero castagneto ed ha diritto ad essere risarcito di tutti gli eventuali danni che i terzi abbiano potuto provocare.

La Corte d’Appello ha invece ritenuto che il M. si era lamentato dei danni per il solo pregiudizio arrecato dall’illecito comportamento dei Ma. ed ha pertanto limitato la condanna al solo risarcimento dei danni, provocati da questi ultimi al bosco ceduo, che ammontano ad Euro 2.418,00.

Secondo il M. la domanda giudiziale, così come avanzata in primo grado, comprendeva il ristoro di tutti i danni prodotti dai Ma. sull’intero bosco, non solo quelli provocati dall’illegittimo esercizio della facoltà di taglio, concessa e limitata al bosco ceduo, ma anche quelli prodotti sugli alberi di castagno che i Ma. non avevano alcun diritto di tagliare.

Il ricorso deve essere accolto.

La Corte d’appello ha limitato ad Euro 2.418,00 il risarcimento del danno per l’illecita condotta tenuta dai Ma. nell’eseguire il taglio del bosco ceduo mentre il Tribunale ha determinato il risarcimento del danno includendo tutti i pregiudizi subiti dal M.: sia quelli conseguenti al taglio ingiustificato degli alberi di castagno per i quali non è mai stata concessa alcuna facoltà di taglio (Euro 15.922,00); sia quelli derivanti dall’illecita condotta tenuta nell’attuare la concessa facoltà di taglio (Euro 2.418,00).

L’impugnata sentenza non da adeguatamente conto delle ragioni della riduzione del risarcimento del danno, limitandosi ad affermare che le richieste avanzate dal M. hanno ad oggetto il solo pregiudizio arrecato dall’illecito comportamento dei Ma..

Deve invece ritenersi che la domanda giudiziale comprendeva il risarcimento di tutti i danni causati dai Ma. all’intero bosco ceduo, non solo quelli provocati dall’illecito esercizio della facoltà di taglio, ma anche quelli prodotti agli alberi di castagno che andavano invece preservati.

Pertanto il Giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione di questi ultimi danni.

Non è giustificata, in altri termini la limitazione dei danni a quelli provocati dall’illecita condotta dei Ma. nell’eseguire la facoltà di taglio concessa e non alla complessiva perdita patrimoniale subita dal M. sull’intero bosco.

In conclusione, il motivo deve essere accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che deciderà in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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