Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 04-11-2011, n. 39809 Semilibertà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22.2.2011 il Tribunale di sorveglianza di Campobasso dichiarava inammissibile l’istanza di semilibertà formulata da L.N., non avendo la disponibilità di attività lavorativa, dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare perchè la pena da espiare era superiore a due anni e rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, sul presupposto che lo stesso annoverava vari precedenti penali, era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, era stato nel 2006 ammesso a detto tipo di misura che però gli era stata revocata; veniva poi evidenziato che le note di polizia non erano a lui favorevoli, poichè non aveva attività lavorativa ed aveva una certa inclinazione all’abuso di alcool.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il prevenuto pel tramite del suo difensore, per dedurre:

2.1 erronea applicazione della legge penale, in relazione alla L. n. 354 del 1975, art. 47; i precedenti penali sarebbero risalenti, le pendenze non sono relative a fatti gravi, le note di polizia non potevano essere valorizzate come furono dal giudice a quo, i comportamenti poco ortodossi vennero tenuti dall’interessato solo in condizioni di particolare provocazione.

2.2 carenza di motivazione risultante dagli atti dell’istruttoria del procedimento.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto non denunciano vizi di legittimità, risolvendosi in censure di puro fatto. L’operato del Tribunale di sorveglianza di Campobasso è stato del resto assolutamente rispettoso del dato normativo posto a regolamentazione delle misure alternative alla detenzione, essendo l’istanza di semilibertà è stata rigettata in mancanza di una collocazione lavorativa e l’istanza di detenzione domiciliare è stata disattesa perchè la pena da espiare era superiore a due anni. Quanto al rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, è stata data ampia e documentata ragione (facendo riferimento ai precedenti penali, all’esito non positivo di misura alternativa concessa nel 2006, alla mancanza di occupazione, alla accertata guida in stato di ebbrezza nel 2010, alla propensione all’abuso di alcool) dell’insussistenza dei presupposti per la concessione della misura, anche a prescindere dal contenuto delle contestate note di polizia.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 (mille) a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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