Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-05-2012, n. 6905

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del primo marzo 2006 la Corte di appello di Napoli rigettava gli appelli di A., C. e R.L. ed D.A.M., mentre dichiarava inammissibile per carenza di procura al difensore l’appello incidentale della s.p.a. Lloyd Nazionale in l.c.a. sulle seguenti considerazioni: 1) doveva esser riconosciuto il danno biologico subito dal minore investito, sopravvissuto nove giorni dopo le gravissime lesioni esitate nella sua morte, e perciò, considerate Euro 620,00 giornaliere, ammontava ad Euro 5.580,00, mentre il danno morale del medesimo, all’attualità, poteva esser liquidato in Euro 2.790,00, pari alla metà del danno biologico; tali importi spettavano ai genitori e ai fratelli della vittima iure hereditatis; 2) non poteva esser invece aggiunta altra somma a titolo di danno esistenziale a quella riconosciuta in primo grado per danno morale, liquidata in Euro 258.228,00 anche iure hereditatis, e a quella riconosciuta per danno biologico di R.A. comprensivo del danno psichico da lutto – liquidato in Euro 25.000,00 in mancanza di qualsiasi ulteriore specificazione dello sconvolgimento delle attività della vita sconvolte dalla morte del ragazzo, in relazione alle quali valutare ulteriori danni, ancorchè in via presuntiva e prognostica.

Ricorre per cassazione R.A. cui resiste la Loyd Nazionale s.p.a. che ha altresì proposto ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. i ricorsi vanno riuniti.

Con unico motivo il ricorrente principale deduce: " Art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione o falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione al mancato risarcimento del danno esistenziale, tenuto conto delle risultanze istruttorie emerse nel giudizio innanzi al Tribunale" e lamenta che erroneamente la Corte di merito ha omesso di considerare che il danno esistenziale può esser anche presunto in base al rapporto di parentela e convivenza, la cui interruzione presuntivamente si ripercuote sull’assetto dei rapporti del nucleo familiare e rispetto ai terzi, spettando perciò alla controparte provare che non vi erano legami affettivi tra il sopravvissuto e la vittima. Inoltre i testi hanno dichiarato che R.A. non si è più ripreso dopo la disgrazia accaduta al figlio ed ha tentato più volte il suicidio ed il custode del cimitero ha dichiarato che egli dall’interro del figlio all’esumazione, per tre anni, tutti i giorni, è andato al cimitero dall’apertura alla chiusura, piangendo e fumando, senza mangiare, e il giorno dell’esumazione ha ingerito delle pillole – come documentato da cartella clinica – continuando le visite al cimitero anche negli anni successivi, ed il C.T.U. ha accertato che egli è affetto da sindrome ansiosa depressiva a causa della morte del figlio.

Il motivo è infondato.

Ed infatti questa Corte (Cass. 28423 del 2008) ha affermato che il danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un prossimo congiunto non si identifica con la sofferenza psichica transeunte, ma comprende tutti i pregiudizi non patrimoniali derivati dal fatto illecito. Ne consegue che la liquidazione di un danno definito "morale" e derivante da morte del prossimo congiunto, effettuata, come nella fattispecie, dal giudice di merito prima della sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite (con la quale, sopendo i precedenti contrasti, si è stabilito che il danno non patrimoniale ha natura omnicomprensiva e non limitata alla sofferenza psichica transeunte), non consente onde evitare duplicazioni del medesimo danno, di configurare l’omessa liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, se non risulti in modo inequivoco che con la liquidazione del danno morale il giudice di merito abbia inteso risarcire unicamente la sofferenza morale transeunte al fine di evitare duplicazioni del medesimo danno (Cass. 1072 del 2011).

E poichè da un lato la Corte di merito ha accolto l’appello attribuendo alla vittima il danno morale iure proprio; dall’altro ha mantenuto l’ammontare del danno morale liquidato dal giudice di primo grado ai parenti della stessa iure proprio ed hereditatis, sì che la somma è divenuta intero ristoro del danno morale dei parenti del ragazzo; dall’altro ancora non ha tuttavia modificato per il ricorrente, padre del ragazzo deceduto, l’importo liquidato anche per il danno psichico da lutto, la censura, alla luce del principio surrichiamato, è infondata.

Così interpretata la sentenza di appello, ne consegue che è infondato il ricorso incidentale dell’assicurazione che denuncia erronea motivazione della sentenza della Corte di merito nel rigettare la domanda di risarcimento del danno esistenziale di R.A..

La reciproca soccombenza induce a compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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