Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 04-11-2011, n. 39808

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del giorno 11.3.2011 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in veste di giudice dell’esecuzione, riteneva infondata l’eccezione di nullità della notifica dell’ordine di esecuzione della carcerazione emesso dal Pm in data 11.12.2010, nei confronti di S.G., respingendo l’incidente di esecuzione da lui proposto. Veniva infatti sottolineato che nell’ordine di esecuzione era stato indicato dal Pm come difensore l’avv. Gianni Caneva, che aveva assistito d’ufficio l’imputato nel processo di cognizione; che solo al momento della notificazione dell’ordine di carcerazione, lo S. aveva nominato l’avv. Andrea Zarabbini, di fiducia, in data 13.12.2010; che al 21.12.2010 era stato quindi notificato il provvedimento di esecuzione al difensore nominato; che in precedenza, non essendo stato munito il prevenuto di difesa tecnica, il pm aveva provveduto a nominare il difensore di ufficio, nella stessa persona di colui che lo aveva seguito in sede di cognizione, senza con ciò violare alcun diritto a presidio della difesa del medesimo, ma anzi facendo cadere la scelta su chi aveva conoscenza della realtà processuale del medesimo.

Veniva ancora puntualizzato che la prescrizione della nomina nell’ambito degli elenchi predisposti dal consiglio dell’ordine, se mira alla migliore reperibilità dei difensori ed alla razionale distribuzione degli incarichi, dall’altro non ha incidenza sull’assistenza tecnica e non integra alcun tipo di nullità. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per dedurre:

2.1 violazione di legge processuale, in quanto l’ordine di esecuzione in oggetto non sarebbe stato preceduto dalla nomina di nuovo difensore di ufficio, per la fase dell’esecuzione, atteso che la nomina del difensore fatta nel corso del giudizio di cognizione non estende i suoi effetti nel giudizio di esecuzione, ragion per cui il difensore d’ufficio della fase di cognizione non era legittimato a ricevere la notifica dell’ordine di esecuzione per la carcerazione ex art. 656 c.p.p., comma 1;

2.2 mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto lo stesso giudice avrebbe ammesso che il pm non ebbe a seguire le modalità previste dall’art. 97 c.p.p., per la designazione del difensore d’ufficio e non sarebbe corretto dire, come ha sostenuto il giudice a quo, che la designazione del difensore con modalità diverse da quelle indicate dall’art. 97 c.p.p., comma 2 costituisca mera irregolarità, poichè solo nel caso di condannato libero, che beneficia dell’ordine di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p., comma 5, è previsto che la notifica del provvedimento sia effettuata al difensore che ha assistito il condannato durante la fase del giudizio, sempre che non sia intervenuta nomina fiduciaria per la fase esecutiva.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto, non essendo apprezzabile alcuna violazione di legge nell’operato del Pm, così come ampiamente e correttamente argomentato dal giudice a quo.

E’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui non determina alcuna nullità la violazione delle regole per l’individuazione del difensore da nominare d’ufficio, poichè non incide sul diritto all’assistenza difensiva dell’imputato (Sez. terza, 11.3.2009, n. 20935): pertanto il fatto che il pm non abbia seguito le modalità previste dall’art. 97 c.p.p., per la designazione del difensore d’ufficio, non ha alcuna ricaduta sul diritto di difesa, che quindi non può ritenersi compromesso.

Non solo, ma l’intervenuta nomina, ancorchè d’ufficio del difensore che aveva assistito l’interessato nella fase del merito, rispondeva all’esigenza – come sostenuto dal giudice a quo – di rendere effettivo detto diritto, così come disposto dall’art. 656 c.p.p., comma 5, che prevede, non a caso, una sorta di prosecuzione nella fase esecutiva delle prerogative riservate al difensore in sede di cognizione, in relazione al caso del condannato il cui ordine di esecuzione sia accompagnato dal contestuale provvedimento di sospensione dell’esecuzione. Dunque non vi fu alcuna compromissione al diritto di difesa, ma la valorizzazione della difesa effettiva, fino a che non subentrò il difensore di fiducia nominato dall’interessato, a cui venne data immediata comunicazione dello stato della procedura in corso.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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