Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-05-2012, n. 6904 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4 febbraio 2006 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso l’esistenza dell’insidia o trabocchetto addotta a fondamento della domanda di S.G. nei confronti del Comune di Verona per il risarcimento dei danni derivati dalla caduta dalla motocicletta in una buca sul manto stradale, coperta d’ acqua, in un sottopasso buio, perchè lo stato dissestato della strada rendeva prevedibile la presenza di buche ed irregolarità del manto stradale e l’oscurità del sottopasso obbligatorio l’uso dei fari, mediante i quali, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvistare la buca; inoltre lo S. non aveva osservato l’obbligo di adeguare la velocità allo stato dei luoghi, secondo l’ordinaria prudenza.

Ricorre S.G. cui resiste il Comune di Verona. Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- La prima, seconda e quinta censura possono esaminarsi congiuntamente.

1.1 – Con la prima il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norma di diritto per non avere la Corte di merito applicato l’art. 2051 c.c. in relazione al quale il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa se non prova il fortuito; con la seconda l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, per non avere la Corte motivato la non applicazione della precitata norma, anche perchè l’incidente si era verificato in un tratto di strada comunale limitato e non era stato segnalato il pericolo pur se già cinque giorni prima si erano verificati incidenti; con la quinta deduce la violazione o falsa applicazione di norma di legge per non avere ritenuto la Corte di merito che qualsiasi soggetto pubblico o privato, possessore o detentore di un bene, ne è custode, e che a norma dell’art. 14 C.d.S. gli enti proprietari delle strade ne devono garantire la sicurezza provvedendo alla loro manutenzione e pulizia e al controllo tecnico dell’efficienza, nonchè all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, e quindi il Comune doveva esser responsabile a norma dell’art. 2051 c.c., non essendo sufficiente la natura demaniale del bene per escluderne la responsabilità.

Le censure sono infondate perchè, come si desume anche dalla memoria, in primo grado lo S. aveva chiesto di accertare la responsabilità del Comune sotto il profilo dell’insidia, e cioè ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. Ne consegue che il giudice non poteva d’ufficio esaminare il diverso profilo della responsabilità del custode, e quindi le censure di violazione della norma di cui all’art. 2051 cod. civ. sono infondate.

2.- Con la terza censura deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. per avere la Corte limitato l’applicabilità di detta norma all’ipotesi di insidia o trabocchetto e per aver omesso di motivare o motivato in modo insufficiente e/o contraddittorio sulle circostanze che le buche fossero prevedibili; che lo S. procedesse a fari spenti; che procedesse a velocità elevata senza considerare che l’ente, obbligato ai sensi dell’art. 14 C.d.S. a vigilare e mantenere in buono stato la strada per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione, la manutenzione e gestione e la pulizia, il controllo dell’efficienza e l’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, ha omesso di osservare tali obblighi e di provvedere per molti giorni a rimuovere lo stato di pericolo determinato dalle buche nel sottopassaggio su cui era caduto lo S., e malgrado i ripetuti incidenti aveva colposamente ritardato l’intervento di manutenzione della strada.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato (Cass. 5308 del 2007) il principio secondo cui anche se la fattispecie rientra nell’art. 2043 cod. civ. è rilevante l’eventuale comportamento colposo del danneggiato, poichè esso incide sul nesso causale che può esser interrotto dal comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell’evento di danno, sì da privare dell’efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell’autore dell’illecito, come desumibile dalla regola posta dall’art. 1227 cod. civ., comma 1, il quale nel contempo da base normativa al suddetto principio, presupponendolo, espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sè stesso. In questa ottica la diligenza del comportamento dell’utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all’affidamento che era ragionevole porre nell’utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.

Per il principio dell’affidamento il fatto che una persona agisca come membro di un determinato gruppo sociale comporta l’assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo.

Pertanto il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A. se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, in base agli accertamenti rimessi al giudice di merito. Questo principio, ripetutamente affermato (Cass. 5445 e 15383 del 2006, 23277 e 18204 del 2010, 15375 del 2011), da ribadire, è stato applicato dalla Corte di merito avendo affermato che nella specie, se lo S. avesse osservato le prescrizioni del codice della strada e adottato le cautele di ordinaria diligenza e prudenza poteva percepire la buca nel sottopassaggio della strada, avuto riguardo alle condizioni di tempo e luogo, e perciò evitarne le conseguenze.

Concludendo il ricorso va respinto.

Qualche dissonante pronuncia di legittimità sulla responsabilità della P.A. ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. per difetto di manutenzione delle strade induce a compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *