Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 04-11-2011, n. 39807 Trasmissione di atti

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 5.3.2011 il gip presso il Tribunale di Livorno rigettava l’istanza di dissequestro di autovettura Fiat Punto, presentata nell’interesse di P.M., nei cui confronti era stata emessa sentenza di applicazione della pena di anni due e mesi dieci di reclusione, oltre la multa (in sede di patteggiamento allargato), per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Veniva argomentato che vi era nesso di strumentalità tra il possesso e l’uso del veicolo e l’attività criminosa posta in essere dalla prevenuta, essendo stata l’autovettura usata per commettere il reato ed, essendo emerso nel corso del giudizio uno stabile inserimento della predetta nell’attività di traffico di stupefacenti.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’istante per chiedere l’annullamento dell’ordinanza affetta da violazione dell’art. 240 c.p., atteso che la confisca facoltativa dell’auto è legittima solo ove sia dimostrato il diretto carattere strumentale delle cose oggetto della confisca, in relazione alla consumazione del reato e si possa formulare una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa da parte dell’Imputato. Nel caso in questione il trasporto della sostanza stupefacente all’interno dell’autovettura Fiat Punto è avvenuto senza che alcuna modifica o adattamento dell’auto fosse stato apportato, con il che non sarebbe apprezzabile il rapporto di strumentalità fra res e reato, nonostante l’occasionale utilizzo dell’auto per l’attività illecita.

3. Il Pg ha chiesto di riqualificare l’impugnazione ai sensi art. 568 c.p.p., comma 5.

Motivi della decisione

Preliminarmente si rileva, richiamando l’orientamento prevalente di questa Corte, che sia nel caso in cui non sia stata attivata la procedura de plano, sia quando sia stato comunque garantito il contraddittorio delle parti, il rimedio contro il provvedimento di confisca adottato in sede esecutiva è dato sempre dall’opposizione di cui al citato art. 667 c.p.p., comma 4, in quanto diversamente la parte interessata verrebbe privata della possibilità di far valere le doglianze di merito (Sez. 5, 26 maggio 2009, n. 37134, Banca Nuova s.p.a.; Sez. 1, 16 ottobre 2008, n. 41078, Arena, Sez. 6, 21 aprile 2008, n. 25615, Montanaro; Sez. 1, 13 novembre2008, n. 1008, Valletta).

Deve quindi disporsi nel senso sollecitato dal Procuratore Generale.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al gip del Tribunale di Livorno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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