Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 04-11-2011, n. 39804 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 24.1.2011 il magistrato di Sorveglianza di Cagliari dichiarava inammissibile la richiesta di esecuzione domiciliare della pena, formulata dal detenuto S.S., in ragione del fatto che con ordinanza del 16.11.2010 il Tribunale di sorveglianza Cagliari gli aveva revocato una misura alternativa che gli era stata concessa il 26.1.2010 e che non erano ancora decorsi tre anni dalla revoca del beneficio;

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato personalmente per dedurre che l’inammissibilità della sua istanza contravveniva al principio della tassatività della legge processuale, poichè nessuna norma prevede che la stessa possa essere dichiarata inammissibile, avendo dovuto il magistrato al più respingerla, per consentire il reclamo. Non solo, ma il ricorrente assume che sia stato erroneamente applicato la L. n. 199 del 2010, art. 1, u.c., motivando l’inammissibilità sul falso presupposto che siano applicabili le disposizioni degli art. 47 ter, comma 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9, 9 bis, 51 bis, artt. 58 e 58 quater ad eccezione del L. n. 354 del 1975, comma 7 bis: tale disposto secondo l’istante dovrebbe essere interpretato secondo il principio del favor rei, nel senso che solo laddove il beneficiario dovesse vedersi revocata la concessione, lo stesso non potrà più usufruirne.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Motivi della decisione

Il presente ricorso deve essere qualificato come reclamo ai sensi dell’art. 69 bis Ord. Penit., con il che va ordinata la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.

L’istanza è stata infatti formulata ai sensi della L. n. 199 del 2010, avendosi riguardo all’esecuzione presso il domicilio di pena detentiva non superiore ad un anno. L’art. 1 della legge menzionata dispone che il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 69 bis, ma il termine di cui al e 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni. Al comma 3 è previsto che avverso l’ordinanza il difensore, l’interessato ed il pm possono entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell’art. 69 bis Ord. Penit., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.
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