Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 04-11-2011, n. 39803 Disegno criminoso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 26.5.2010, il gip presso il tribunale di Pistoia disattendeva la richiesta di applicazione del regime del reato continuato avanzata da S.S., in relazione ai fatti pei quali era stato condannato con due distinte sentenze della corte d’appello di Firenze, nelle date dell’11.12.2007 e del 7.6.2008.

Poichè con questa seconda sentenza era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra tre episodi di rapina, commessi il (OMISSIS), il (OMISSIS), l’istante chiedeva di ravvisare l’unicità del disegno criminoso anche in relazione ad altro fatto di rapina, commesso il giorno 11.10.2006 e giudicato con sentenza 11.12.2007.

Secondo il gip non vi era prova che l’istante avesse, fin dalla prima rapina, occorsa il 15.4.2005, programmato le azioni delittuose successivamente messe a segno, atteso che i reati furono frutto di scelte occasionali, motivate da uno stile di vita che lo portava a commettere reati, per fare fronte alla mancanza di fonti di reddito lecite.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa deducendo violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen., comma 2 nonchè carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Vien fatto notare che tutte le rapine per cui S. riportò condanna, ad eccezione di quella commessa il giorno 11.10.2006, erano state ritenute rispondenti ad un medesimo disegno criminoso da parte del giudice della cognizione, proprio in ragione del breve lasso temporale intercorso (dal 15.4.2005 al 19.10.2006) e delle medesime modalità operative, per cui suona del tutto incoerente l’esclusione del solo fatto risalente al giorno 11.10.2006, visto che ricade in detto intervallo temporale. Il criterio di valutazione facente riferimento alla distanza cronologica fra i fatti, alla sistematicità, alle abitudini di vita, alla tipologia di reati, all’omogeneità delle violazioni, alle condizioni di tempo e di luogo, richiama indici deponenti per una preordinazione di fondo, tale da cementare tra loro le singole azioni, indici che andavano adeguatamente seguiti.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di respingere il ricorso.

4. Medio tempore è stata depositata memoria con cui la difesa ha ribadito le sue argomentazioni, sottolineando che l’istante ebbe a ideare una trasferta in Toscana al fine di compiere una serie di rapine in un determinato arco di tempo, tra l’aprile 2005 e l’ottobre 2006, Sarebbe di immediata evidenza la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato di rapina commesso il giorno (OMISSIS) in (OMISSIS) e quello consumato appena una settimana dopo, in (OMISSIS), presso la Cassa di Risparmio di Pisa, per identità di soggetti coinvolti e per la contestualità di tempo e di luogo:

una volta riconosciuto il vincolo tra questi due episodi diventa inevitabile ravvisare l’unicità di ideazione relativamente a tutti gli altri reati.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’identità di disegno criminoso è già stata affermata per condotte integranti il reato di rapina commesse nell’arco temporale che va dal 15.4.2005 al 19.10.2006, con provvedimento divenuto insindacabile. A tale realtà il giudice dell’esecuzione doveva riferirsi, con il che la motivazione sulla esclusione di valutazione unitaria della rapina antecedente di solo una settimana quella che segnava la cessazione della continuazione, avrebbe necessitato di una più approfondita e puntuale motivazione sulle specifiche ragioni per le quali il fatto di reato commesso nell’intervallo temporale considerato si discostava dal progetto unitario già ritenuto. E’ infatti principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui sebbene l’unicità del disegno criminoso richiesta dall’art. 81 cod. pen. non possa identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, la nozione di continuazione non può neppure ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, occorrendo che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte, in vista di un unico fine. Ne consegue che la programmazione iniziale può essere anche solo di massima, con successivo adattamento all’eventualità del caso, restando fermo che la coerenza modale degli episodi e la contiguità temporale degli stessi fungono da indizio della assenza di interruzioni o soluzioni di continuità della deliberazione originaria (Sez. 1^, 17.3.2010, n. 12905, Bonasera).

E’ dunque immediato rilevare come la omogeneità delle condotte e lo stretto intervallo temporale tra gli episodi in questione non risultano esser stati adeguatamente valutati in sede di decisione, dal che discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pistoia.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pistoia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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