T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 06-12-2011, n. 1524 Armi da fuoco e da sparo Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 13 giugno 2006 il ricorrente ha inoltrato al Questore di Catanzaro istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile a due colpi per uso caccia. Con nota del 22 febbraio 2007, impugnata con il ricorso introduttivo, la Questura ha comunicato all’odierno ricorrente che l’istanza non poteva essere accolta in quanto dalla documentazione in possesso dell’ufficio emergeva, in capo al ricorrente medesimo, la mancanza dei requisiti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione richiesta. Contestualmente il ricorrente è stato invitato a presentare per iscritto le proprie osservazioni ed è stato comunicato il nome del responsabile del procedimento.

Avverso detta nota è proposto ricorso a sostegno del quale si deduce violazione dell’articolo 10 bis della legge 241/1990, difetto di istruttoria ed omessa delibazione dei requisiti, difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta.

Con provvedimento del 31 luglio 2007, notificato al ricorrente in data 5 settembre 2007 è stata respinta l’istanza di rilascio di porto di fucile per uso caccia sulla scorta della medesima motivazione comunicata in data 22 febbraio 2007 (mancanza dei requisiti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione richiesta), rilevando, anche, l’amministrazione che avverso detta nota non è stato prodotto alcuna memoria o deduzione.

Con atto di motivi aggiunti è stato impugnato detto provvedimento a sostegno del quale si ribadiscono i motivi di ricorso già formulati con l’atto introduttivo.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata affermando l’infondatezza delle censure proposte e chiedendo che il ricorso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 10 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

In primo luogo appare destituita di fondamento la censura riguardante la violazione dell’articolo 10 bis della legge 241/1990 in quanto sarebbe mancato il preavviso di rigetto dell’istanza del ricorrente. Dagli atti versati emerge chiaramente che l’amministrazione in merito all’istanza presentata ha, in data 9 marzo 2007, invitato il ricorrente a presentarsi presso l’ufficio Porto Armi della Questura di Catanzaro per comunicazioni inerenti la sua richiesta. In merito a detta nota il ricorrente ha nominato in data 21 marzo 2007, quale suo difensore e procuratore, l’avv. Carlo Petitto.

Con la nota del 22 febbraio 2007, notificata al medesimo difensore in data 13 aprile 2007 e impugnata con il ricorso introduttivo, l’amministrazione ha comunicato che il ricorrente risultava privo dei requisiti soggettivi per ottenere l’autorizzazione richiesta e contestualmente veniva invitato a presentare osservazioni o eventuale documentazione all’indicato responsabile del procedimento, cosa che non è avvenuta atteso che nessuna traccia ne risulta dal fascicolo di causa.

Detta nota certamente, anche se nel suo ambito non si fa espressamente riferimento all’articolo 10 bis, può considerarsi nella sostanza un preavviso di rigetto avverso il quale il ricorrente non ha proposto nessuna controdeduzione, pur anticipando la nota il contenuto del successivo provvedimento di rigetto che il ricorrente ha poi impugnato con motivi aggiunti.

Per quanto concerne le restanti censure anche queste vanno considerate infondate.

Osserva preliminarmente il Collegio che la licenza di porto d’armi è provvedimento ampliativo che permette l’utilizzo di un mezzo in tutti gli altri casi vietato dall’ordinamento. In materia di rilascio del porto d’armi, l’Autorità di P.S., poiché deve perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi dell’ordine pubblico, ha un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi; a tal fine il provvedimento di rilascio del porto d’armi e l’autorizzazione a goderne in prosieguo richiedono che l’istante sia una persona esente da mende e al disopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esista la completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.

E ciò anche perché il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio di detta autorizzazione di polizia resta pur sempre subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l’interesse pubblico, rimesso appunto alla valutazione discrezionale della P.A., il cui giudizio non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza. (cfr., ex multis, Cons. St. Sez. VI 5.4.2007 n. 152, Sez. IV, 8.5.2003, n. 2424, 30.7.2002, n. 4073; 29.11.2000, n. 6347).

La normativa in materia di pubblica sicurezza non richiede che le valutazioni prognostiche sull’affidabilità del titolare di porto d’armi, qualora sfavorevoli, si fondino su fatti oggetto di un accertamento penale. Infatti, ai sensi degli art. 11 e 43, T.U.. 18 giugno 1931 n. 773, la detenzione delle armi può essere vietata anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla condotta, sia venuta meno la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto. (Cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 31 maggio 2010, n. 148).

In base all’art. 43 comma 1, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, non può essere concessa la licenza di porto armi a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Questa norma – come emerge chiaramente dal suo tenore letterale – compie una valutazione di inidoneità astratta per chi è stato condannato per i reati ivi previsti all’ottenimento della licenza di porto d’armi, senza che all’Amministrazione sia concesso alcun margine di discrezionalità. Pertanto, l’autorità amministrativa, una volta constatato che il richiedente ha subito una delle condanne appena indicate, non può fare altro che rigettare l’istanza (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 22 ottobre 2009, n. 4856).

Proprio perché i poteri dell’Autorità di P.S. nella materia in esame sono finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la giurisprudenza amministrativa ritiene che i relativi provvedimenti negativi siano sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa in materia (cfr. in argomento, tra le tante, T.A.R. Molise Campobasso, 2 aprile 2008, n. 109), fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso delle armi, di singoli episodi anche risultati privi di rilevanza penale (cfr. in argomento T.A.R. Piemonte, sez. II, 17 marzo 2007, n. 1317; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 28 febbraio 2008, n. 341).

La giurisprudenza amministrativa, infine, relativamente alla motivazione dei provvedimenti in materia di armi, ha stabilito che gli stessi sono censurabili solo se la detta motivazione è del tutto mancante o manifestamente illogica, in quanto spetta all’Amministrazione decidere se il soggetto dia o meno affidamento in ordine al non abuso dell’arma (cfr. Tar Piemonte, sez. 2, 14.4.2004 n. 849; Tar Veneto, 01.06.2001 n. 1383; C.d.S., sez. IV, 19.12.1997 n. 1440).

Alla luce del richiamato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato è legittimo poiché immune dai vizi censurati.

Dalla documentazione in atti risulta che l’amministrazione ha negato il rilascio del porto di fucile richiesto per essere stato il ricorrente rinviato a giudizio per omicidio doloso, porto abusivo di armi, detenzione illegale di armi e munizioni, rapina, reati commessi nel 1992. Con sentenza del 19 ottobre 1995 è stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del ricorrente in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per esito positivo del periodo di messa alla prova. L’amministrazione competente ha ritenuto quindi che la mancanza di assoluzione con formula piena dai reati ascrittigli lascia intravedere dubbi circa l’affidabilità del ricorrente, a nulla rilevando, in materia di licenza di armi, i segnali favorevoli di ravvedimento dimostrati dal ricorrente durante il periodo di messa alla prova. Alla luce di dette circostanze di fatto e della discrezionalità che l’ordinamento riserva all’amministrazione resistente nel rilasciare i porto di fucile il Collegio non ritiene sussistenti i lamentati motivi di illegittimità degli atti impugnati anche tenendo conto che il ricorrente nulla ha dedotto, in sede procedimentale, in merito alla asserita mancanza di requisiti soggettivi.

Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso deve essere respinto poiché infondato.

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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