Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 04-11-2011, n. 39779

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del giorno 8.7.2010, il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Bronte, condannava T.S. e S. F. alla pena di Euro 200 di ammenda, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui all’art. 650 cod. pen., essendosi rifiutati di declinare le loro generalità alla polizia municipale di Bronte, nel corso di un controllo a seguito di accertata violazione del codice della strada, tanto che gli stessi furono convocati al comando per la identificazione.

2. Avverso detta sentenza, hanno interposto ricorso per Cassazione i due imputati per dedurre erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 651 e 99 cod. pen.: la condotta tenuta dai due imputati non integrerebbe la violazione di cui all’art. 651 cod. pen., posto che gli stessi non si sarebbero rifiutati di fornire le loro generalità, ma si sarebbero limitati ad assentire, chiedendo di poter andare nel proprio esercizio commerciale a prendere la documentazione dalla polizia richiesta. Inoltre il giudice avrebbe errato nell’applicare la recidiva ad entrambi gli imputati.

Motivi della decisione

Non è ravvisabile alcuna forzatura del dato normativo in relazione all’art. 651 cod. pen., essendo l’affermazione di penale colpevolezza dei due imputati stata fondata sulla testimonianza resa dal maggiore Ti., comandante della polizia municipale di Bronte, che ebbe a rappresentare come i due imputati non gli consentirono di accertare la loro identità personale, essendosi rifiutati di esibire i loro documenti. Il contributo informativo del tutore dell’ordine è stato valorizzato, non solo per la sua fede privilegiata, ma anche perchè i testimoni a difesa T.A. e L.G., sono caduti in contraddizione tra loro e sono stati ritenuti plausibilmente non affidabili. Nessun rilievo è avanzabile quanto al percorso logico argomentativo della sentenza.

L’errore di diritto che invece deve essere rilevato riguarda l’intervenuta contestazione della recidiva, avendosi riguardo a reati contravvenzionali: la disposizione della L. n. 251 del 2005, art. 4 ha infatti eliminato la possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitti colposi. Cionondimeno, nel caso di specie non si deve procedere ad alcuna riduzione di pena, poichè in concreto la recidiva non ha avuto alcuna incidenza sul calcolo della pena che è stata inflitta con la impugnata sentenza.

La fondatezza di tale esclusivo rilievo, che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza, non fa conseguire alcun onere di spese per il presente giudizio a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva che esclude Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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