T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 06-12-2011, n. 1926 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-Ritenuto che, come è stato rappresentato ai difensori delle parti presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito in quanto manifestamente infondato,

-Considerato che l’Amministrazione ha prodotto la documentazione richiesta con l’ordinanza collegiale 6 ottobre 2011 n. 1611,

-Rilevato che la parte ricorrente non ha mai impugnato il precedenti Provv. n. 56 del 2010 e Provv. n. 5 del 2011, contenenti rispettivamente gli ordini di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere non assentite e finalizzate alla realizzazione di una veranda chiusa per tutti i lati avente la superficie di circa 40 mq.,

-Constatato che effettivamente la domanda di accertamento di conformità, come è stato evidenziato nel provvedimento impugnato, è stata presentata dalla parte ricorrente solo il 12 maggio 2011 e, pertanto, ben oltre la scadenza di 90 giorni assegnato con l’ ordinanza n. 5/2011 rimasta inoppugnata,

-Rilevato che effettivamente, come pure evidenziato dall’Amministrazione, nella sua domanda la parte ricorrente non ha in alcun modo tentato di dimostrare la compatibilità urbanistica delle opere realizzate,

-Ritenuto che tanto è sufficiente per smentire la fondatezza del primo motivo di ricorso in quanto l’Amministrazione ha adeguatamente motivato la reiezione della domanda e l’invito a provvedere a quanto necessario per l’effettiva demolizione, di certo non essendo necessario un nuovo ordine di ripristino; tanto anche perché la presentazione dell’istanza ex artt. 36 e 37 D.P.R. n. 380 del 2001 (nella specie, peraltro irricevibile) determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione precedentemente emanato in attesa della conclusione del nuovo "iter" procedimentale, con la conseguenza che, in caso di mancato accoglimento della suddetta istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (Cfr. T.A.R. Campania Napoli sez. II 4 febbraio 2005 n. 816),

-Constatato che anche la prima parte del secondo motivo non merita favorevole considerazione in quanto la veranda, essendo incorporata all’appartamento principale di cui ormai costituisca una parte integrante, non risponde alla nozione di pertinenza urbanisticamente rilevante, nozione che postula indefettibilmente l’individualità fisica e strutturale del manufatto destinato a servizio od ornamento di quello principale (Cfr. T.A.R. Liguria Genova 31 dicembre 2009 n. 4127).

-Rilevato che non merita miglior sorte la seconda parte dello stesso motivo, in quanto l’eccesso di potere per disparità di trattamento è un vizio che bene si rivolge alle ipotesi di discriminazione nell’attribuzione di un bene della vita, non già ove, al contrario, come nella fattispecie, si proceda ad eliminare situazioni illegittime, "dimenticandone" alcune; ne consegue che detto vizio non è ipotizzabile nel caso di asserita, e nella fattispecie assolutamente indimostrata, discriminazione nei provvedimenti di demolizioni per abuso edilizio (Cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 20 settembre 2010 n. 3763),

-Ritenuto che anche il terzo motivo deve essere respinto in quanto, in presenza di un abuso edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all’autorità comunale di verificarne d’ufficio la sanabilità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001; tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31 delle stesso D.P.R. i quali, in tal caso, obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l’abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 cit., che rimette all’esclusiva iniziativa della parte interessata l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato (Cfr.T.A.R. Campania Napoli, sez. VI 10 maggio 2010 n. 3480),

-Constato che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e che le spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi Euro 1.000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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