T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 06-12-2011, n. 1925 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-Ritenuto che, come è stato rappresentato ai difensori delle parti presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito in quanto manifestamente infondato,

-Constatato che, per smentire la fondatezza del primo motivo, è sufficiente ricordare con la giurisprudenza ormai consolidata che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento preordinato alla repressione dell’abuso edilizio non ha portata invalidante, attesa la natura vincolata del provvedimento che lo conclude, sicché trova piena applicazione l’art. 21-octies, L. 7 agosto 1990, n. 241, a norma del quale detta omissione non può condurre all’annullamento del provvedimento finale, ove emerga che quest’ultimo non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.

-Rilevato che non meritano miglior sorte il secondo, il terzo ed il quarto motivo (che per lo loro connessione possono essere esaminati congiuntamente) , atteso che l’ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico- ricognitivo dell’abuso commesso, mentre il giudizio sintetico-valutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria (disciplinato dall’art. 33 comma 2, e 34 comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001) può essere effettuato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l’organo competente emana l’ordine (questa volta non indirizzato all’autore dell’abuso, ma agli uffici e relativi dipendenti dell’Amministrazione competenti e/o preposti in materia di sanzioni edilizie) di esecuzione per reprimere le opere realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dallo stesso; pertanto, soltanto nella predetta seconda fase potrebbe non ritenersi legittima l’ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione intorno all’entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, così come previsto dagli artt. 33 comma 2, e 34 comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001, valutazione, giova ribadirlo, che deve essere effettuata mediante apposito accertamento d’ufficio o su richiesta dell’interessato (Cfr. per tutte T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 giugno 2010 n. 14156),

-Constatato che non merita miglior sorte l’ultimo motivo in quanto il provvedimento impugnato, contrariamente da quanto assume il ricorrente, contiene la analitica descrizione delle opere ritenute abusive (muro di divisione, struttura in legno e scavo di sbancamento), indicandone anche le rispettive misure.

-Ritenuto, pertanto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto e che le spese i giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi Euro 1.000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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