Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-10-2011) 04-11-2011, n. 40032Zone sismiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Napoli riformava parzialmente, rideterminando la pena, la sentenza con la quale, in data 10 dicembre 2007, il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Torre del Greco condannava F.C. per violazione, in concorso con la madre M.M., della disciplina urbanistica e sulle costruzioni in zona sismica ed in cemento armato, nonchè per violazione di sigilli.

Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un unico motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione e la violazione di legge, rilevando che i giudici del gravame avevano erroneamente interpretato il disposto dell’art. 81 disp. att. c.p.p., comma 3 in quanto, non avendo egli sottoscritto il verbale di sequestro ed avendo chiaramente manifestato la volontà di non assumere l’ufficio di custode dei beni sequestrati, non poteva essergli riconosciuta una posizione di garanzia e, conseguentemente, non doveva essere ritenuto responsabile dei reati ascrittigli.

Aggiungeva che gli erano state addebitate le condotte perfezionatesi antecedentemente alla sua nomina a custode, riconoscendo così la sussistenza di un concorso, quanto meno morale, relativamente a tali episodi delittuosi in ordine ai quali la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre osservare che i giudici del gravame, con argomentazioni del tutto scevre da cedimenti logici e perfettamente coerenti, hanno precisato come la responsabilità del ricorrente fosse desumibile da specifici elementi fattuali che venivano individuati nel possesso delle chiavi dell’immobile oggetto di intervento abusivo e di proprietà della madre ultraottantenne e dal comportamento tenuto all’atto del sequestro.

Tali elementi, riconosceva la Corte territoriale, erano sintomatici di un effettivo interesse del ricorrente all’esecuzione degli abusi edilizi, peraltro rispondenti alle intenzioni della madre che gli voleva assicurare un abitazione.

Invero, la piena disponibilità di fatto della superficie edificata, l’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, il rapporto di parentela con la proprietaria dell’immobile ed i comportamenti descritti costituiscono effettivamente fattori determinanti dai quali possono certamente trarsi elementi integrativi della colpa e la prova della compartecipazione, anche morale, all’esecuzione delle opere, tenendo presente anche la destinazione finale delle stesse ad abitazione del ricorrente.

Si tratta, pertanto, di argomentazioni che non palesano alcun vizio di motivazione e la cui tenuta logica e solidità strutturale le rende non ulteriormente valutabili in questa sede di legittimità.

La sentenza impugnata si presenta inoltre del tutto immune da censure per quanto attiene la asserita erronea interpretazione, da parte dei giudici di merito, del disposto dell’art. 81 c.p.p., comma 3.

La disposizione richiamata stabilisce che "(…) quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L’inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l’ufficio, dall’adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale".

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di rilevare come, ai fini della configurabilità del reato di violazione di sigilli, non rileva la omessa sottoscrizione del verbale di nomina da parte del custode, poichè la custodia costituisce un "munus publicum" obbligatorio che prescinde dall’accettazione del custode, il quale è comunque tenuto all’adempimento dei doveri ed è soggetto alle responsabilità disciplinari e penali proprio in base al menzionato art. 81 (Sez. 3 n. 28224, 10 luglio 2008).

Ciò che assume rilievo, infatti, è la contezza del vincolo apposto al manufatto nonchè della nomina a custode derivante dalla consegna dei verbali (Sez. 3 n. 36614, 5 ottobre 2007).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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