T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 06-12-2011, n. 1009

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Parte ricorrente è stata illo tempore immessa in servizio alle dipendenze dell’amministrazione provinciale di Frosinone a seguito di assunzione ex lege 1 giugno 1977, n. 285 ("Provvedimenti per l’occupazione giovanile"); di conseguenza, secondo lo schema previsto per gli assunti in base a tale legge, prima dell’assunzione in ruolo ha prestato un periodo di servizio non di ruolo (successivamente è transitata nei ruoli del ministero dell’università, dell’istruzione e della ricerca scientifica).

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 208 del 24 luglio 1986, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 4, del D.lg.C.P.S. 4 luglio 1947 n. 207 nella parte in cui dispone(va) che l’indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all’atto della cessazione del rapporto (indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all’atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi) non fosse dovuta nel caso di passaggio di ruolo.

2. Parte ricorrente, ritenendo pertanto di aver titolo all’indennità citata in forza della pronuncia della Corte Costituzionale, otteneva il 14 novembre 2005 un decreto ingiuntivo dal Tribunale civile di Frosinone; l’amministrazione provinciale instaurava allora il giudizio di opposizione al decreto e, nell’ambito di tale giudizio, proponeva regolamento preventivo di giurisdizione; le sezioni unite della Cassazione con ordinanza del 27 gennaio 2011 ritenevano che la giurisdizione sulla controversia spettasse al giudice amministrativo, in applicazione del principio secondo cui "qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiché – attesa l’imprescindibile relazione che l’art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 (e, prima di esso, l’art. 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto "dato storico" ed un determinato "periodo del rapporto di lavoro" – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data"; nella fattispecie riteneva la Corte di Cassazione che: a) oggetto di controversia fosse un’indennità di fine rapporto relativa a un rapporto di lavoro cessato in data ampiamente anteriore al 30 giugno 1998; b) il riferimento da parte del lavoratore a atti dell’amministrazione successivi (si tratta di delibere del 2002/2004 con cui la provincia si determinava a riconoscere l’indennità agli assunti ex lege n. 285 ancora alle proprie dipendenze e a assunti ex lege n. 285 che erano transitati all’ente provinciale per il turismo) non fosse idoneo a modificare l’oggetto del giudizio che era e rimaneva un emolumento avente titolo in un rapporto di lavoro conclusosi in data anteriore al 30 giugno 1998.

3. Parte ricorrente riassumeva quindi il giudizio innanzi a questa sezione riproponendo le proprie domande aventi a oggetto il riconoscimento del trattamento di fine rapporto in questione, coi relativi accessori.

4. L’amministrazione si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso essendosi verificata la decadenza prevista dall’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 (per non esser stata la domanda proposta entro il 15 settembre 2000); in subordine essa chiedeva il rigetto eccependo che il credito di parte ricorrente fosse estinto per prescrizione decennale.

5. Il ricorso è inammissibile in quanto ad avviso del Collegio si è verificata la decadenza prevista dall’articolo 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 (il cui contenuto è stato trasfuso nell’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165) secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Come è noto la disposizione in questione è ormai concordemente interpretata nel senso che si tratta di una norma che non configura un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa ma una causa di decadenza del diritto soggettivo azionato; la conseguenza di ciò è che, venendo nella fattispecie in rilievo un diritto relativo a un rapporto di lavoro cessato incontestabilmente in epoca anteriore al 30 giugno 1998, il superamento della data del 15 settembre 2000 produce la conseguenza della decadenza di tale diritto con conseguente impossibilità per il titolare di proporre la propria domanda sia innanzi al giudice ordinario che innanzi al giudice amministrativo (Cassazione civile, sez. VI, 06 dicembre 2010, n. 24690, Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8259).

Né la "specificità" del caso all’esame invocata da parte ricorrente (e essenzialmente fondata sul comportamento tenuto dall’amministrazione nel 2002/2004) può modificare questa conclusione, in quanto, a parte l’insuperabilità per l’interprete del chiaro disposto normativo delle disposizioni che hanno disciplinato il passaggio al giudice ordinario del contenzioso relativo al personale pubblico "contrattualizzato" (introducendo per le controversie attinenti a questioni ante luglio 1998 "rimaste" in carico al giudice amministrativo uno sbarramento temporale sotto forma di una generalizzata decadenza dei diritti non azionati entro la data del 15 settembre 2000 e non rilevando in caso di decadenza le situazioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine o l’inerzia del titolare non applicandosi le norme relative all’interruzione e/o alla sospensione della prescrizione), deve anche rilevarsi che, risalendo la pronuncia della Corte Costituzionale che ha reso possibile l’esercizio del diritto in contestazione al 1986, ogni interessato ha avuto a disposizione un arco temporale di anni per far valere il proprio diritto innanzi al giudice amministrativo evitando di incorrere nella decadenza prevista dalle norme citate.

Conclusivamente il ricorso è inammissibile per decadenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro cinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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