Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 04-11-2011, n. 40025

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 8.11.2010 il Tribunale di Roma condannava Q.H.B. alla pena di anni 8 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., art. 609 quater c.p., comma 1, nn. 1 e 2 e comma 2 per avere in più occasioni compiuto atti sessuali con la figlia minore H. fin da quando la stessa aveva circa sette anni, atti consistiti inizialmente nello spogliarla nuda e accarezzarla nelle parti intime, e poi dall’età di 11 anni nell’avere rapporti sessuali completi.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 19.7.2011, ritenendo fondata la preliminare eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 546 c.p.p., comma 2 (la sentenza medesima risultava firmata dal componente anziano del collegio e non dal presidente, senza indicazione alcuna di un impedimento di quest’ultimo), dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale.

Quanto agli effetti dell’annullamento, riteneva la Corte che, a norma dell’art. 185 c.p.p., comma 1, la nullità di un atto rende invalidi gli atti successivi e non incide sulla validità degli atti precedenti. Essendosi il processo di primo grado svolto correttamente, era possibile procedere alla mera rinnovazione dell’atto viziato. Il processo quindi doveva regredire alla fase post dibattimentale per la regolare sottoscrizione della sentenza ed il nuovo deposito della stessa in cancelleria.

2) Ricorre per cassazione Q.H.B., a mezzo del difensore, eccependo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 185, 546 e 604 c.p.p. e perchè eccede la giurisdizione del Giudice.

La Corte, pur dichiarando correttamente la nullità della sentenza, ha poi operato come se ad essere nulla fosse la sola sottoscrizione.

Il codice di rito (art. 546, comma 3) non consente alcuna parcellizzazione, statuendo la nullità della sentenza. Nè sarebbe consentito il richiamo dell’art. 604 c.p.p., comma 5, essendo nel caso di specie nulla la sentenza nella sua interezza. Nè infine è pertinente il richiamo dell’art. 185 c.p.p.. Pur rimanendo validi gli atti emessi prima della sentenza, è indubitabile che debba procedersi alla emissione della sentenza dichiarata nulla e non solo alla sua pubblicazione (in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte).

La sentenza impugnata eccede anche la giurisdizione della Corte di Appello che impone al Tribunale l’attività da svolgere (individuandola nella sola pubblicazione). Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza perchè deliberata prima della discussione dette parti. Secondo quanto risulta dada stessa sentenza impugnata, essa fu deliberata e redatta il 19.7.2011, prima cioè della discussione delle parti avvenuta il successivo 20 luglio 2011. 3) Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

3.1) Va esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso, costituendo l’eccezione di nullità della sentenza di appello un evidente antecedente logico-giuridico.

Tanto premesso e rilevato che, venendo denunciata la violazione di norme processuali, è consentito l’accesso agli atti, l’eccezione è destituita di fondamento.

Risulta dai verbali che l’udienza del 19 luglio 2011 fu rinviata, non essendo stata effettuata la traduzione dell’imputato detenuto, al 20 luglio 2011. A tale udienza di rinvio, presente l’imputato, il Presidente invitava le parti a concludere sulla questione pregiudiziale di nullità. Il P.G. chiedeva rigettarsi l’eccezione, mentre il difensore si riportava a quanto già dedotto con i motivi di appello. La Corte si ritirava in camera di consiglio ed all’esito, come si legge testualmente nel verbale, "Pronuncia quindi sentenza dando lettura del dispositivo con motivazione contestuale".

Risulta, pertanto, inequivocabilmente che la sentenza fu deliberata dopo le conclusioni delle parti. La diversa data (19.7.2011) riportata In calce alla motivazione contestuale e quindi, evidentemente, frutto di un mero errore materiale. 3.2) Fondato è, invece, il primo motivo di ricorso.

La Corte territoriale riconosce che la sentenza di primo grado è affetta da nullità, risultando firmata dal Consigliere anziano del collegio, senza alcun riferimento all’esistenza di un impedimento del Presidente.

Ritiene però, richiamando qualche precedente giurisprudenziale, che la mancata sottoscrizione, in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento;sia di carattere relativo e possa essere sanato, senza travolgere l’intero giudizio, con la mera rinnovazione dell’atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo.

La Giurisprudenza prevalente di questa Corte, cui il Collegio aderisce, ritiene, invece, che la mancata sottoscrizione, come espressamente previsto dall’art. 546 c.p.p., comma 3 ("…la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice"), costituisca un’ipotesi di nullità relativa che non possa essere più sanata con la sottoscrizione mancante allorchè gli atti siano stati trasmessi al giudice dell’impugnazione. Confutando il diverso (minoritario) indirizzo interpretativo, questa sezione, di recente, con la sentenza n. 7959 del 13.1.2011, ha ribadito che "La necessità che la sentenza sia sottoscritta sia dal presidente che dall’estensore, nell’ipotesi di organo collegiale giudicante, si palesa un evidente requisito di validità del provvedimento, la cui carenza, anche parziale, lo inficia, configurandosi quale causa di nullità ai sensi del comma 3 del predetto articolo. Milita, peraltro, in favore di tale più rigorosa interpretazione la tassativa indicazione, contenuta nell’art. 546 c.p.p., comma 2, delle cause ostative assolute, in presenza delle quali la sottoscrizione può essere apposta, in sostituzione del presidente impedito, dal membro più anziano del collegio ovvero può mancare la sottoscrizione dell’estensore, previa indicazione delle cause dell’impedimento".

La mancanza di sottoscrizione da parte del Presidente oppure (come nel caso di specie) la sottoscrizione da parte del Consigliere anziano, senza alcuna indicazione delle cause dell’impedimento, determina quindi la nullità dell’intera sentenza e non soltanto della "parte" relativa alla sottoscrizione.

3.3) Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale, pur dichiarando la nullità della sentenza di primo grado, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per la sola "pubblicazione della sentenza".

Si impone allora l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata nonchè della sentenza di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonchè quella del Tribunale di Roma dell’8.11.2010. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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