T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 06-12-2011, n. 9597

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– una prima censura rileva quanto segue: se è vero che, come indicato nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4967/2011, la mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore dell’atto non è in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, rendendo del tutto inutile la produzione della documentazione per la partecipazione alla gara, è anche vero che l’articolo 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici, aggiunto dall’art. 4, comma 2, lettera d), del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede: "La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle". Questa censura va respinta perché la mancata allegazione della fotocopia di un valido documento di identità riguardante le generalità del sottoscrittore concreta proprio la fattispecie prevista dalla novella normativa qui invocata: "incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali";

– l’ulteriore censura del ricorso rileva che la gara in questione è una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, la quale, pur dovendo svolgersi nell’osservanza dei principi, comunitari e nazionali, di trasparenza, concorrenza e par condicio, e dovendo essere connotata da un minimo di garanzie procedimentali, risponde ad un’esigenza di celerità e di semplificazione e si caratterizza per il fatto di non essere assoggettata alle stringenti regole procedimentali proprie delle procedure aperte e ristrette e, dunque, per una maggiore snellezza e informalità. Questa ulteriore censura va respinta perché l’osservazione testé riferita non vale ad escludere che, ai sensi della normativa sopra indicata, debba farsi luogo alla esclusione dalla gara nei casi in cui, come nella fattispecie, risulti una incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 2000,00, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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