T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 06-12-2011, n. 9595

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, il Maggiore dell’Aeronautica A.G. ha impugnato sia il provvedimento con cui (il 9.10.97) se ne è rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso la (parimenti gravata) scheda valutativa redatta (nei suoi confronti) relativamente al periodo di servizio che va dal 4.9.96 al 10.1.97 (in cui lo si è giudicato solo "superiore alla media": e non, come in precedenza, "eccellente") che l’espressione di biasimo rivoltagli (con nota "SMA/500/08501" del 30.7.97) dal Capo dell’Ufficio al quale egli era, nel frattempo, stato assegnato.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 19.10.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – ritiene che le pretese attoree siano fondate nei soli limiti che si verranno a precisare.

Non appare, invero, legittima una sanzione disciplinare (la cui esecutività era, infatti, stata sospesa in sede cautelare) inflitta sul presupposto che l’interessato avrebbe presentato il cennato ricorso gerarchico in plico chiuso.

L’interessato poteva, infatti, ragionevolmente presumere che – in un caso del genere considerato – operasse non già la procedura stabilità (in via generale) dal D.P.R. n.1199/71 ma, in base al principio di specialità, quella (propria del "mondo militare") fissata dal D.P.R. n. 545/86. (Che, per salvaguardare la riservatezza di determinate questioni personali attinenti al servizio, prevede che queste – soprattutto se, come nella circostanza, particolarmente gravi e delicate – vengano sottoposte, "omisso medio", alla diretta ed esclusiva attenzione del Ministro).

Non è, del resto, chi non veda come la stessa Autorità adita (nel decidere il predetto ricorso nel merito: e non facendo, quindi, luogo ad una pronuncia di inammissibilità od inproponibilità di questo) non abbia affatto condiviso la linea interpretativa fatta propria dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica: scarsamente rispondente, tra l’altro, alle cosiddette "tendenze evolutive del diritto". (Per le quali non è certo conforme ai principi di buona amministrazione, e di giustizia sostanziale, sanzionare un soggetto "reo" soltanto di aver esercitato, sia pur irritualmente: ma, comunque, in base ad un errore scusabile – un proprio "diritto di difesa").

Assai diverso è, invece, il discorso da farsi a proposito dell’impugnativa rivolta avverso la scheda valutativa "de qua".

Al riguardo; premesso che – nella compilazione di questa (contrariamente a quanto sostenuto dal G.) – ci si è mossi (anche dal punto di vista formale) nell’assoluto rispetto della vigente normativa di settore, si rileva

che, per giurisprudenza consolidata, le valutazioni caratteristiche non esigono (per il periodo oggetto di apprezzamento) cronache di avvenimenti, articolati rendiconti o ampie rassegne di attività;

che (pena la loro completa inutilità) i giudizi espressi in ciascun documento caratteristico devono riferirsi esclusivamente al lasso di tempo contemplato nel documento stesso: non dovendo, le competenti Autorità, tener conto di ciò che si è verificato in periodi diversi;

che tali giudizi, i quali (trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi: analiticamente elencati nelle parti della scheda afferenti le qualità fisiche, morali, professionali e culturali del soggetto) possono anche esser estremamente sintetici, sono – in ogni caso – caratterizzati da un’altissima discrezionalità tecnica: che fa sì che essi siano sindacabili (in sede di giurisdizione generale di legittimità) nei soli limiti della manifesta abnormità, della discriminatorietà o del travisamento dei presupposti di fatto. (Tutte cose, queste, che risultano – nella circostanza – obiettivamente irriscontrabili).

E dunque; atteso

che, dall’impugnata scheda valutativa, non traspaiono (come giustamente detto in sede gerarchica) dei particolari vizi di legittimità;

che, nell’occasione, i Superiori del G. (che non risulta nutrissero inimicizia, o anche solo risentimento, nei confronti del loro sottoposto) hanno doverosamente evidenziato gli aspetti (non tutti incondizionatamente positivi) che hanno caratterizzato la figura e l’operato del soggetto in questione nel periodo in esame;

che, tra le varie parti che compongo in cennato documento caratteristico, sussiste il prescritto rapporto di armonia e consequenzialità,

il Collegio (che stante la soccombenza reciproca, ritiene di dover compensare tra le parti le spese di lite) non può che concludere per l’infondatezza di questo particolare "Capo" della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe, nella parte concernente l’impugnativa della "nota di biasimo" (che va, conseguentemente, annullata) del 30.7.97;

rigetta il ricorso stesso nelle sue restanti parti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza, che – per impedimento temporaneo del Presidente all’uso della mano destra – viene sottoscritta (in sua vece: e su sua disposizione) dal componente più anziano del Collegio, sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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