Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2011) 04-11-2011, n. 39797 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da M.R.J.J., mentre concedeva allo stesso la detenzione domiciliare, osservando che si trattava di una misura più idonea al sicuro reinserimento sociale e a prevenire il pericolo di recidivanza nel reato da parte del condannato, privo del permesso di soggiorno, conosciuto con un altro nominativo e gravato da due pendenze per violazione alla disciplina in materia di stupefacenti e di immigrazione.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, M., il quale denuncia erronea applicazione della legge penale, carenza e illogicità della motivazione alla luce del fatto che ha sempre serbato una condotta regolare, è dotato di attività lavorativa ed è in possesso di permesso di soggiorno.

Motivi della decisione

Il ricorso e fondato.

1. La categoria logico-giuridica del travisamento della prova deve essere tenuta distinta da quella concernente il vizio di travisamento del fatto. La prima, infatti, a differenza del secondo, implica non una rivalutazione del fatto, che è incompatibile con il giudizio di legittimità, ma la constatazione che esiste una palese divergenza del risultato probatorio rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti processuali e che, quindi, una determinata informazione probatoria utilizzata in sentenza, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, è contraddetta da uno specifico atto processuale, pure esso specificamente indicato. La recente riformulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, non confermando l’indeclinabilità della regola preclusiva dell’esame degli atti processuali ed ammettendo un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esito di una cognitio facyi ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, attesa la storica inerenza di esso al tessuto argomentativo della ratio decidendi (Cass. Sez. 6^, 20 marzo 2006, rv. 233621 ; Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2006, rv. 233783;

Cass., Sez. 2^, 23 marzo 2006, rv. 233460; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2006, rv. 233789; Cass., Sez. 4^, 28 aprile 2006, rv. 233783; Cass., Sez. 3^, 12 aprile 2006, rv. 233823).

In virtù della novella legislativa del 2006 viene ad assumere, pertanto, pregnante rilievo l’obbligo di fedeltà della motivazione agli atti processuali/probatori, risultandone valorizzati i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa e, al contempo, rafforzato quell’onere di "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" a sostegno del singolo motivo di ricorso, che già gravava sul ricorrente ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c).

Il vizio di prova "omessa" o "travisata" sussiste, peraltro, soltanto quando l’accertata distorsione disarticoli effettivamente l’intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di rilevanza e di decisività. 2. Alla luce di tali principi il provvedimento impugnato è viziato, in quanto il rigetto della domanda di affidamento in prova al servizio sociale è stato fondato esclusivamente sull’allegazione di un dato (la mancanza di permesso di soggiorno) che, come documentato dalla difesa, non corrisponde al contenuto effettivo delle informazioni disponibili, atteso che, invece, M. risulta titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla Questura di Avellino il 14 maggio 2010.

S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente all’affidamento in prova al servizio sociale e il rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’affidamento in prova al servizio sociale e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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