T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 06-12-2011, n. 9584

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO che con il ricorso in esame la ricorrente società ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione indicato in epigrafe chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese, per le conseguenti statuizioni;

CONSIDERATO che con unico mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.4 del capitolato speciale d’appalto, nonché dell’art.68 del D.Lgs. n.163 del 2006 e dell’art.3 della L. n.241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza istruttoria e travisamento dei fatti, deducendo che la Commissione tecnica ha aggiudicato l’appalto alla controinteressata non ostante i macchinari da essa offerti fossero difformi (quanto a caratteristiche ed a qualità prestazionali) rispetto a quelli richiesti dal bando;

CONSIDERATO che tanto l’Amministrazione che la controinteressta si sono costituite in giudizio eccependo l’infondatezza del gravame;

CONSIDERATO che la CTU disposta dal Collegio con l’ordinanza collegiale n.6325 del 14.7.2011 ha accertato ed acclarato che i macchinari proposti dall’aggiudicataria (odierna controinteressata) presentano qualità non dissimili – quanto a caratteristiche tecniche e a livelli prestazionali – rispetto a quelle richieste dal bando;

RITENUTO, pertanto, che la doglianza della ricorrente non possa essere condivisa e che il ricorso, fondato unicamente sulla stessa, vada pertanto respinto;

RITENUTO che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;

RITENTO che il compenso per il consulente tecnico d’ufficio nella misura già determinata resta a carico della parte ricorrente;

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Compensa le spese fra le parti.

Pone a carico della Società ricorrente il compenso per il consulente tecnico d’ufficio Ing. Vittorio Caporioni nella misura di Euro 2500 (duemilacinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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