T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 06-12-2011, n. 9607

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione, la società ricorrente ha impugnato insieme a tutti gli atti presupposti, la determinazione dirigenziale del Comune di RomaMunicipio I Centro storico n. 2430 dell’1.12.2010 con la quale le è stato comunicato il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico in ampliamento con sedie e tavoli, ma con esclusione delle tende, con conseguente revoca della precedente concessione, di cui la stessa ricorrente era titolare, che, invece, aveva ad oggetto pure le tende.

In particolare il comune ha ritenuto che la disciplina di cui all’articolo 6, lett. f), punto b) dell’allegato A2, titolo II, della deliberazione C.C. n. 260 del 1997 si ponesse quale disciplina di dettaglio integrativa, in quanto compatibile, rispetto a quanto previsto nell’allegato B, punto n. A2, della deliberazione C.C. n. 119 del 2005; e che, pertanto, le tende, come richieste, non potessero essere assentite in quanto in contrasto con la richiamata deliberazione C.C. n. 260 del 1997.

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 e per eccesso di potere per violazione dell’allegato B, punto A2, della deliberazione C.C. n. 119 del 2005 e della deliberazione C.C. n. 260 del 1997, nonché per erroneità, disparità di trattamento e difetto dei presupposti e di istruttoria.

La richiamata deliberazione C.C. n. 260 del 1997 non potrebbe essere utilmente invocata da parte dell’amministrazione comunale nel caso di specie in quanto attinente alla diversa fattispecie delle insegne pubblicitarie e, pertanto, pertinente alle sole insegne tende o tende pubblicitarie; dovrebbe, invece, trovare esclusivamente applicazione la deliberazione C.C. n. 119 del 2005 che prevede al punto A2 proprio le "tende in aggetto da muro o a rullo, in tela grezza e con mantovana solo frontale".

L’amministrazione, inoltre, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le osservazioni presentate da parte della ricorrente ed avrebbe proceduto all’adozione dell’ impugnato provvedimento senza la previa comunicazione dell’avvio procedimentale, pur obbligando la stessa alla rimozione delle tende già esistenti ed autorizzate.

Il comune si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 26.2.2011 e, con la memoria del 15.4.2011, ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.

Con l’ordinanza n. 1471/2011 del 21.4.2011 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.

Con memoria del 7.10.2011 il comune ha ulteriormente e più diffusamente argomentato le proprie difese, insistendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 16.11.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Motivi della decisione

Con l’impugnato provvedimento è stato comunicato alla società ricorrente il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico in ampliamento con sedie e tavoli, ma con esclusione delle tende, e con la conseguente revoca della precedente concessione di cui la stessa era titolare che, invece, ricomprendeva pure le predette tende; la motivazione addotta si incentra sulla specifica tipologia delle tende richieste, ossia in aggetto da muro, in quanto queste non sarebbero conformi alle disposizioni regolamentari di cui alla deliberazione C.C. n. 260 del 1997.

Il ricorso merita accoglimento in quanto fondato per le assorbenti considerazioni che seguono.

La richiamata deliberazione C.C. n. 260 del 1997 è rubricata "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio comunale n. 254 del 6 novembre 1995, per la semplificazione del procedimento di autorizzazione delle insegne e per la disciplina della pubblicità degli spettacoli viaggianti, sulle recinzioni di cantiere e sui ponteggi. Attuazione del progetto mirato per il miglioramento dell’arredo pubblicitario nel percorso dell’innovazione commerciale di qualità."

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, è prevista la "Sostituzione delle lettere F e G, art. 6, TITOLO II, ALLEGATO A1, con i seguenti testi.

F) Insegnatenda, tende;…

b) Tende.

Potrà autorizzarsi l’applicazione di tende nei sesti delle porte e delle vetrine degli esercizi purché queste aggettino sui spazi destinati a marciapiede e non sporgano oltre mt 2,50 dalla, linea basamentale degli edifici.

Detta sporgenza dovrà essere tuttavia ridotta qualora il marciapiede abbia una sezione minore di mt. 3,00, in modo che l’aggetto sia contenuto a cm. 50 dal ciglio dei marciapiede verso l’interno.

Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali appendici guarnizioni di frangia e simili, ed il loro meccanismo, non potranno essere poste ad altezze inferiori a mt. 2,20 dal piano dei marciapiede

Le tende dovranno essere in tela, retrattili e la coloritura dovrà avere la stessa tonalità della facciata dell’edificio.

Sulle tende potrà essere richiesta contemporaneamente l’autorizzazione alla applicazione di messaggi pubblicitari, riferiti all’attività dell’esercizio; se non superiori al 25% della superficie dalle tende, potranno anche successivamente essere inseriti o sostituiti mediante dichiarazione di pubblicità con allegata copia dei bozzetto e pagamento della relativa imposta.

Qualora il punto d’installazione della tenda non presenti cortina bugnato, marmo, mosaico. o altri movimenti artistici ma semplicemente intonacato o prodotti similari, le tende potranno essere installate, ferme restando le pertinenze dell’esercizio, anche al di sopra dei sesti delle porte e delle vetrine e con una maggiore larghezza, oltre quella dei sesti non superiore a cm 30 per ciascuno dei due confini degli anzidetti sesti; inoltre, nel caso di pubblici esercizi (bar, trattorie), qualora il marciapiede lo consenta, potranno essere consentite anche tende uniche o più tende contigue a copertura di più numeri civici e anche con maggiore aggetto, da utilizzare esclusivamente nel periodo in cui è stata autorizzata l’occupazione del suolo pubblico con tavoli ed altro…..".

Tuttavia la detta deliberazione non può essere utilmente invocata dall’amministrazione comunale nel caso di specie in quanto attinente alla diversa fattispecie delle insegne pubblicitarie e, pertanto, pertinente alle sole insegne tende o tende pubblicitarie; nel caso di specie, invece, trattasi delle tende dell’esercizio senza alcuna finalità pubblicitaria e, pertanto, per queste trova esclusiva applicazione la deliberazione C.C. n. 119 del 2005, avente ad oggetto il regolamento COSAP, il quale prevede, al punto A2, proprio le "tende in aggetto da muro o a rullo, in tela grezza e con mantovana solo frontale".

La tipologia specifica di tenda per la quale è stata richiesta la concessione da parte della società ricorrente è, pertanto, espressamente prevista nel testo regolamentare comunale concernente la materia, che, peraltro, ne indica, altresì, sia il disegno che le relative misure massime ammesse.

Si ritiene, tuttavia, di dovere disporre la compensazione tra le parti costituite delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *