Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 04-11-2011, n. 39792

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza dell’11 marzo 2011 il Tribunale di Avellino rigettava la richiesta di riesame avanzata da S.A., indagato in ordine al reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero l’1 febbraio 2011 e avente ad oggetto una carabina marca Wrathrrby-Beretta cal. 22, matricola n. (OMISSIS).

Il giudici ritenevano sussistente fumus del reato contestato sulla base dell’esito della perquisizione effettuata presso l’abitazione di S. e delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria che avevano consentito di stabilire che l’arma era custodia all’interno di un armadio con ante scorrevoli e, quindi, in violazione degli obblighi precauzionali imposti dalla legge.

L’esigenza probatoria del corpus delicti veniva ritenuta in re ipsa, considerato che l’arma era, in caso di condanna, suscettibile di confisca obbligatoria alla luce del combinato disposto dell’art. 355, comma 3, art. 324 c.p.p., comma 7, e art. 240 c.p., comma 2. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, S., il quale lamenta mancanza della motivazione in ordine alle esigenze probatorie poste a base della misura cautelare reale adottata, di cui mancavano i presupposti applicativi sia per quanto attiene al fumus che alle esigenze di accertamenti, nonchè inefficacia del decreto di sequestro adottato dal pubblico ministero, atteso che all’omessa convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria non avrebbe potuto fare seguito un autonomo provvedimento ablativo del pubblico ministero, la cui iniziativa era preclusa.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, avente carattere logicamente preliminare rispetto all’altro, il Collegio osserva che, nell’ipotesi di mancata o tardiva convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il pubblico ministero ben può, nel corso delle indagini preliminari, autonomamente disporre la misura ablativa reale (Sez. Un. 22 febbraio 1993, rv. 192207) in presenza dei relativi presupposti legittimanti.

Pertanto, nel caso di specie, nessuna inefficacia è derivata dall’omessa tempestiva convalida dell’atto assunto di iniziativa dalla polizia giudiziaria, che non è in ogni caso, preclusiva, dell’adozione di un autonomo provvedimento di sequestro probatorio da parte del magistrato titolare delle indagini.

2. Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso.

In tema di riesame del sequestro, l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentono – in una prospettiva di ragionevole probabilità – di inquadrare l’ipotesi formulata dall’accusa in quella tipica.

In altri termini il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (Sez. Un. 24 marzo 1995, Barbuto; Sez. Un. 29.1.1997, n. 00023, ric. Bassi ed altri, riv. 206657; Sez. 4, 12.12.2001, n. 41388, ric. Andreani, ric. 223196; Sez. 3, 4.11.2002, n. 36538, ric. Pianelli, riv. 223075).

L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con ampi e puntuali riferimenti agli esiti delle attività di perquisizione svolte dalla polizia giudiziaria, ha illustrato le ragioni per le quali la mancata adozione di cautele nella custodia dell’arma, come quelle riscontrate nel caso concreto, può fondatamente integrare gli estremi del reato del reato previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 20.

Nè, da ultimo, può rilevare, ai fini della legittimità del provvedimento assunto dal Tribunale la circostanza che il pubblico ministero non avesse espressamente indicato il titolo di reato ravvisabile nella condotta di S.. E’, infatti, incontestabile che il pubblico ministero, nel corpo del decreto di sequestro probatorio, ha effettuato, nel rispetto delle condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità, il rinvio per relationem ai verbali di perquisizione e sequestro, contenenti la chiara descrizione degli elementi idonei ad individuare l’ipotesi di reato formulata nei confronti del ricorrente.

2. Del pari non fondato è anche l’altro motivo di ricorso.

Come esattamente evidenziato dal Tribunale, ai sensi dell’art. 324 c.p.p., comma 7, L. n. 152 del 1975, art. 6, art. 240 c.p., comma 2, è l’obbligatoria per tutti i reati concernenti la disciplina sulle armi la confisca che resta esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato (cfr. ex plurimis Sez. 1^, 1 ottobre 2008, n. 38951).

Il provvedimento impugnato è esente, quindi, da censure nella parte in cui, nel rispetto del dato normativo, ha evidenziato che l’arma, di proprietà del soggetto indagato in relazione al reato previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 20 in quanto corpo del reato, non avrebbe mai potuto essere restituita, essendone obbligatoria la confisca.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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